Effetti sull’indebitamento 
delle operazioni di partenariato pubblico privato

Redazione 28/03/18
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di Francesco Petronio

Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n.  49/CONTR/2011, avevano affermato che la natura di indebitamento andasse valutata caso per caso in relazione al soggetto che sopporta i rischi dell’operazione.

La richiesta di pronuncia interpretativa formulata dalla Sezione di controllo della Lombardia aveva particolare riferimento all’ipotesi in cui tali contratti vengano impiegati per il finanziamento degli investimenti; oggetto specifico del quesito era se tale operazione costituisca sempre una forma d’indebitamento ammissibile per l’ente.

La questione che la Sezione centrale è stata chiamata a dirimere, dunque, concerne la qualificazione come indebitamento del contratto di partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del d.lgs. n. 50/2016, a prescindere dalla verifica, in concreto, della prevalente allocazione dei rischi in capo alla pubblica amministrazione locataria.

Al riguardo viene in evidenza la modifica all’elenco delle operazioni qualificate come “indebitamento” dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, da parte del d.lgs. n. 126 del 2014, concernente le disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 118 del 2011, che ha aggiunto, anche quelle di “leasing finanziario stipulate dal 1° ggennaio 2015”. Continua a leggere

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