Più in generale, le misure a favore dell’efficienza energetica e delle nuove tecnologie si collocano in un più ampio framework legislativo a sostegno di quelle imprese c.d. “innovative”, ovverosia di imprese che si avvalgono del potenziale delle new technolgies e dell’efficienza energetica, facendo dell’innovazione il principale asset della loro attività.
Startup innovativa e semplificazione della legislazione societaria
Non a caso il Legislatore ha mostrato, in tempi recenti, una notevole sensibilità e interesse sulle tematiche in questione. Ed infatti, già a partire dal 2012 è stata introdotta – a livello normativo – la definizione di nuova impresa innovativa, la startup innovativa[1]. Sul piano pratico ciò si è tradotto, in prima battuta, in molteplici semplificazioni nella legislazione in materia societaria; un particolare incentivo a fare impresa – rivolto sia a stranieri che intendono investire in Italia sia a nuove/giovani iniziative nazionali – è dato dalla semplificazione burocratica e dall’abbattimento dei costi in fase di costituzione. Ad esempio, a partire dal 20 luglio 2016 la costituzione di una società a responsabilità limitata innovativa, sussistendone i requisiti, può avvenire interamente online mediante modello digitale per la redazione di statuto ed atto costitutivo, senza l’intervento del notaio e con un capitale sociale minimo di 1 euro. Per l’iscrizione della società viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese, al fine di poter usufruire dei molteplici benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.
Agevolazioni per la green economy
Il framework dei sussidi e delle agevolazioni a favore delle imprese innovative è, tuttavia, particolarmente articolato ed eterogeneo e molti sono stati gli interventi relativi al mercato del lavoro, alle agevolazioni fiscali, alla green economy. Tuttavia, tra le varie misure che il Legislatore ha recentemente adottato a favore dell’innovazione tout court della filiera produttiva, spiccano per la loro significativa rilevanza il Piano Nazionale Industria 4.0 nonché le nuove misure a favore dell’efficienza energetica.
L’Industria 4.0[2], per quanto “formalmente” svincolata dalle misure a favore dell’efficienza energetica, non sembra, de contrario, completamente estranea allo sviluppo delle green activities. Invero, le basi sui cui poggia – e si sviluppa – l’efficienza energetica si possono individuare in: (1) le fonti rinnovabili; (2) la ricerca e l’innovazione; (3) la tutela e la promozione del patrimonio naturale; (4) le nuove tecnologie.
Se, come detto, l’Industry 4.0 non prevede l’applicazione delle agevolazioni fiscali direttamente al mondo green, è innegabile che la promozione di tecnologie “innovative”, fortemente voluta dal legislatore nazionale, impatta – latu sensu – sull’efficientamento energetico e sulla sostenibilità ambientale.
Ed infatti, sono proprio gli operatori economici del green ad auspicare una piena cumulabilità, a tutti gli effetti di legge, dei c.d. Certificati Bianchi (noti anche come “Titoli di Efficienza Energetica – TEE”, ovvero titoli negoziabili sul mercato che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, secondo quanto disposto dal D.M. 11 gennaio 2017) con gli iper e super ammortamenti previsti dal Piano Industria 4.0.
Legare indissolubilmente l’ambizioso Piano Industria 4.0 con lo strumento che ha promosso maggiormente gli interventi nel settore produttivo-energetico – i TEE[3] – significherebbe, dunque, delineare una nuova definizione di “sistema incentivante”, laddove non ci sia soltanto una mera sostituzione di macchinari e opere, ma sia elaborata una gestione integrata efficiente dell’intera filiera produttiva delle imprese innovative.
[1] L’art. 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
[2] Ci si riferisce in particolare (1) al c.d. “iper ammortamento” al 250% per gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione (cosiddetto “bonus digitale” o “bonus innovazione”) – agevolazione legata all’acquisto di beni che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0” – e (2) al c.d. “super ammortamento” al 140% per gli acquisti di nuovi beni strumentali.
[3] Nonostante gli svariati ritardi normativi cha hanno accompagnato l’evoluzione e il consolidamento di tale meccanismo di incentivazione, incidendo fortemente sul business green e sugli interventi effettivamente realizzati.
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