Elezione di domicilio: rinuncia al mandato ne fa venir meno l’efficacia?

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 39507 del 28 settembre 2023) ha chiarito quando la rinuncia al mandato difensivo non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso lo studio eseguita dall’imputato.

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Indice

Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 39507 del 28/09/2023

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1. La questione

La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza resa dal Tribunale di Monza che, a sua volta, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva (capi A, C, F, H ed L), di truffa (capi B e D) e di minaccia (capo E).
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, e vizio della motivazione, poiché con il primo motivo di appello si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado per avere erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputato, ritenendo formalmente valida la notifica effettuata presso il domicilio eletto in sede di redazione del verbale di identificazione.
Se, difatti, la Corte territoriale aveva respinto l’eccezione, evidenziando che, in occasione della rinunzia al mandato, il difensore di fiducia aveva invitato il suo assistito a nominare un altro legale e a modificare l’elezione di domicilio, sicché la nullità si sarebbe verificata per colpa dell’imputato e per la sua inerzia colpevole, tuttavia, il difensore riteneva che, pur non essendovi dubbi in ordine alla negligenza del ricorrente, questi non si era sottratto deliberatamente alla conoscenza del procedimento, ma si era soltanto dimenticato di comunicare il mutamento di domicilio e, poiché non aveva mai personalmente ricevuto notizia certa del processo a suo carico, insisteva nei motivi di annullamento.

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2. Efficacia dell’elezione di domicilio: soluzione della Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata (Sez. 1, Sentenza n. 8116 del 11/02/2010).
Per i giudici di piazza Cavour, quindi, la Corte di merito avevo reso un’adeguata e corretta motivazione, respingendosi l’eccezione difensiva, dato che l’imputato aveva ricevuto una regolare notifica presso il domicilio eletto, lo studio del suo precedente avvocato di fiducia, non avendo provveduto a modificare detta elezione, nonostante la rinunzia al mandato da parte del suo precedente difensore di fiducia.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la rinuncia al mandato difensivo non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso lo studio eseguita dall’imputato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata.
E’ dunque solo ove si sia in presenza di una revoca del mandato difensivo, si può ritenere, perlomeno in riferimento a tale approdo ermeneutico, non più efficace l’elezione di domicilio eseguita dall’imputato presso lo studio del legale successivamente revocato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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