Emergenza coronavirus: la tutela sanitaria del portiere

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Il condominio contempla lo svolgimento di attività lavorative per le quali non è facilmente applicabile il lavoro agile, bensì la rarefazione delle presenze nel luogo di lavoro ed il suo svolgimento in sicurezza .

Questa considerazione vale certamente per il portiere.

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Le principali mansioni del portiere

In base alla contrattazione collettiva (recentemente aggiornata per la parte economica) le figure professionali che ruotano attorno al ruolo del portiere sono sostanzialmente quattro, lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi; lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti); lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati); lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.

Naturalmente il godimento dell’alloggio di servizio incide in modo rilevante sull’individuazione delle mansioni riservate al portiere.

In tal caso, infatti, il portiere svolgerà  certamente l’attività di vigilanza  e di custodia dello stabile; la vigilanza si espleta nell’orario lavorativo, mediante la presenza continua nel suo posto di lavoro (guardiola) in modo da poter garantire un attento controllo sulle persone che entrano ed escono dall’edificio.

La custodia, invece, è caratterizzata da un costante obbligo di controllare e provvedere alla generica conservazione e tutela dello stabile e può essere svolta anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Per quanto concerne la pulizia (operazioni di spazzatura e lavatura di scale, pianerottoli, androne, ascensore, cortile, e quant’altro), infine, si tratta di compito da svolgere quotidianamente per tutte le parti comuni dello stabile da esercitare secondo le linee guida della legislazione speciale in materia di sicurezza.

Argomento importante nell’ambito delle mansioni è quello che concerne la distribuzione della corrispondenza, ordinaria e straordinaria, nonché quello della ricezione degli atti giudiziari.

Rientrano nel termine ampio di corrispondenza ordinaria la posta prioritaria, i pacchi, i periodici (mensili o settimanali) e, come ha chiarito la giurisprudenza anche gli espressi postali ed i plichi a mano, anche se consegnati da corrieri privati e malgrado che, per tale attività, si faccia ricorso a modalità che non si identificano del tutto con quelle previste per la corrispondenza ordinaria.

Più articolato il discorso della posta straordinaria nella quale rientrano le lettere raccomandate (semplici o con ricevuta di ritorno) e le assicurate.

Il condominio – datore di lavoro

Ciò premesso si può affermare che il portiere, così come il giardiniere, il personale addetto alla pulizia o alla manutenzione degli impianti, svolge la propria attività in aree condominiali e, di conseguenza, può avere come datore di lavoro il condominio.

Con la circolare 28/ 1997 il Ministero del Lavoro ha precisato che nei condomìni il datore di lavoro è individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro tempore.

Gli amministratori, anche in questo periodo di emergenza, devono assicurare, oltre la formazione, l’informazione dei dipendenti secondo quanto prescritto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs. n. 81/2008.

In particolare l’amministratore dovrà informare i dipendenti sui rischi alla sua salute connessi allo svolgimento della loro attività ed ai pericoli derivanti dall’uso dei prodotti utilizzati per la sanificazione degli ambienti e sulle misure da adottare in presenza di coronavirus, sulle autorità da interpellare.

Sembra utile ricordare che la Cassazione in modo rigoroso ha affermato che, per accertare la contravvenzione prevista dagli artt. 36 e 55, D.Lgs. n. 81/2008, è sufficiente la sola intervista, da parte della polizia giudiziaria, del lavoratore il quale neghi di averla ricevuta o mostri incertezza sulle conoscenze in suo possesso relative ai rischi per la salute e alla sicurezza sul lavoro, alle procedure di primo soccorso, alla lotta antincendio e all’evacuazione dei luoghi di lavoro, oltre che sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (Cass. pen., Sez. III, 10/10/2019, n. 41600.

Le indicazioni del DPCM 17 maggio 2020

ll contenuto della formazione e dell’informazione trova il fondamento nel protocollo condiviso sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto fra il Governo e le parti sociali lo scorso 24 aprile (allegato 12, del DPCM 17 maggio 2020).

Le informazioni riguardano, tra l’altro:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in condominio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in condominio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

In ogni caso gli amministratori di condominio dovranno, tra l’altro, ricordare la necessità di mantenere un metro di distanza tra le persone ed il divieto di aggregazione tra le stesse; obbligare i lavoratori ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; fornire ai lavoratori le mascherine ed i guanti di protezione; stabilire orari di ingresso di entrata e di uscita in modo da limitare o evitare contatti nelle parti comuni arrivando a dedicare, ove possibile, una porta di entrata ed una uscita dal condominio.

Il contatto con i condomini, dovrebbe ridursi al minimo indispensabile, possibilmente attraverso il vetro della guardiola.

In generale, anche per il settore considerato, vi è la necessità di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

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