Emergenza Coronavirus: no alle ordinanze sindacali che pongono limitazioni orarie alle attività degli studi professionali

Redazione 11/12/20
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A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 10/12/2020)

In un precedente articolo abbiamo posto in evidenza i presupposti perché i sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, con riferimento a situazioni specifiche esistenti nel proprio territorio (Ordinanze sindacali e limitazione dei servizi scolastici al tempo dell’emergenza Coronavirus).

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LE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI RIFIUTI

Nel lessico amministrativo con il termine ordinanza si intendono provvedimenti autoritativi che impongono, vietano o regolano un comportamento. Si tratta di un comando più articolato e complesso del mero ordine. Il presente eBook analizza nello specifico le ordinanze sindacali libere o extra ordinem e le ordinanze «ordinarie o normali» , entrambe riguardanti la materia dei rifiuti, riconducibili, rispettivamente, agli artt. 191 e 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». Viene inoltre affrontato il rapporto tra l’ordinanza prevista dall’art. 191 e quelle disciplinate dagli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  Oltre ad approfondire il potere della P.A. di adottare ordinanze contingibili e urgenti, l’opera propone lo stato dell’arte normativo e la sua evoluzione e analizza gli aspetti fondamentali dell’abbandono, il deposito e l’immissione dei rifiuti sul suolo e nelle acque e l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e di riduzione in pristino dei luoghi. Completano l’eBook i modelli di ordinanze che è possibile personalizzare per le esigenze specifiche degli operatori.   Giampiero Bozzello-VeroleDirigente nella pubblica amministrazione locale e dottore di ricerca in diritto pubblico nell’Università degli Studi di Torino. È autore di pubblicazioni e docente nei corsi di formazione per dipendenti pubblici presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) di Torino.

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L’art. 50, comma 5, del TUEL, dispone che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
I presupposti per l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, anche in materia di emergenze sanitarie, sono quelle già indicate nel precedente paragrafo. Costituisce ius receptum che i presupposti legittimanti l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l’igiene pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli (cd. contingibilità) e l’urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell’immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; ed infine il rispetto del principio di proporzionalità, l’obbligo di congrua ed adeguata motivazione ed il rispetto dei principi generali dell’ordinamento e del diritto dell’Unione europea (ex multis, TAR Toscana, Sez. II, 25 giugno 2018, n. 919).
La giurisprudenza in questi giorni è chiamata ad occuparsi della legittimità delle ordinanze adottate dai sindaci per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Molte ordinanze riguardano la sospensione delle attività scolastiche, ma gli interventi delle ordinanze riguardano anche ambiti differenti, in coerenza con l’atipicità del potere che lo rende incompatibile con una rigida predeterminazione del contenuto degli atti da adottare. Nel presente articolo daremo conto di una decisione del TAR Sicilia-Catania che ha sospeso un’ordinanza sindacale che poneva limitazioni orarie alle attività degli studi professionali e di due nuove decisioni riguardanti la sospensione della didattica in presenza.

Il TAR Sicilia sospende un’ordinanza sindacale che pone limitazioni orarie alle attività degli studi professionali

Con decreto n. 822 del 27 novembre 2020, il Presidente del TAR Sicilia-Catania, Sez. I, ha sospeso l’ordinanza sindacale con la quale, fino al 3 dicembre 2020, si disponeva la chiusura al pubblico delle attività professionali dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente. Il giudice amministrativo rileva che “non è dato evincere nel provvedimento impugnato quale sia la concreta e reale esigenza, nonché il rapporto causa-effetto, per operare la contestata restrizione oraria. Invero, ivi non sussiste alcun riferimento al rapporto tra limitazione degli orari di ricevimento degli studi professionali e salvaguardia della salute pubblica”. Inoltre, l’ordinanza pone delle limitazioni orarie che “si rivelano controproducenti rispetto al fine per il quale sono state previste, in quanto la riduzione oraria dell’apertura al pubblico comporta l’aggravio del rischio di assembramento all’interno degli studi professionali a causa della possibile sovrapposizione di più impegni professionali, . . . poiché, a causa delle forti restrizioni orarie imposte dal gravato provvedimento, i ricorrenti sono stati costretti a concentrare gli appuntamenti presso i propri studi professionali in un arco di tempo notevolmente ridotto”. Il giudice conclude rilevando che  “mentre appare avere una sua ratio giustificatrice la completa interdizione, ove motivata, di un’attività documentalmente pericolosa o non adeguatamente organizzata, in quanto veicolo trasmissivo fortemente probabile del contagio, risulta, sempre in assenza di manifeste ragioni, meno comprensibile la riduzione del tempo utile per esercitare attività professionali, spesso caratterizzate da scadenze ineludibili, o di pubblica utilità, che richiedono la presenza fisica del cliente, poiché, proprio così come sostenuto in ricorso, si potrebbe determinare un più concentrato afflusso presso gli studi professionali e gli esercizi, tale da comportare un assembramento, altrimenti evitabile”.

Ulteriori decisioni relative alle attività didattiche

La giurisprudenza è stata chiamata ancora a pronunciarsi sulla legittimità di ordinanze sindacali relative all’interruzione delle attività didattiche in presenza: appare quindi utile riportare di seguito i nuovi pronunciamenti del giudice amministrativo (una prima rassegna delle decisioni dei giudici amministrativi è contenuta nel precedente articolo La recentissima giurisprudenza sulle ordinanze sindacali che limitano i servizi scolastici a causa dell’emergenza Coronavirus).
Con decreto n. 632 del 2 dicembre 2020, il Presidente del TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, ha sospeso l’ordinanza di un sindaco, con la quale era stato disposto il blocco delle attività didattiche in presenza, in quanto la stessa risultava carente di istruttoria e con motivazione “vaga”. Inoltre, l’ordinanza non teneva conto delle disposizioni già adottate dal Governo, in quanto “nell’atto impugnato non sembra tenersi conto delle disposizioni di cui al DPCM del 3/11/20 che scontano la possibilità di effettuare attività didattiche “in presenza” nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media perfino in zona rossa nonché di quelle del Ministero dell’Istruzione, queste ultime (vedi cd. protocollo COVID e D.M. n.39 del 26/6/20 di approvazione del Piano Scuola 2020/21) configuranti modalità di gestione dell’impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l’emergenza con l’ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione proprio al fine di prevenire qualsiasi blocco delle attività didattiche in presenza a carico addirittura di interi istituti”. Di particolare rilevanza anche un aspetto messo in risalto dal giudice amministrativo riguardante la concreta realizzabilità della modalità alternativa di didattica, ossia quella distanza: il provvedimento, “trascurando il fenomeno, presente soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, del cd. divario digitale, non verifica la effettiva possibilità per tutti gli alunni di accedere pienamente a modalità didattiche “a distanza” sostitutive della presenza in aula, come del resto si evince dal dispositivo che sospende le attività didattiche in presenza prescindendo dalla garanzia della realizzabilità di dette modalità sostitutive”.
Con decreto n. 824 del 1° dicembre 2020, il Presidente del TAR Sicilia-Catania, Sez. III, non ha sospeso l’ordinanza del sindaco di Messina n. 343 in data 29 novembre 2020, con cui si è disposta la “la chiusura “di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e paritetici” sino al 5 dicembre 2020”. L’ordinanza si fonda ad avviso del giudice su complesse e articolate argomentazioni: “a fronte di tali circostanziate, concrete e puntuali argomentazioni, devono essere richiamate le osservazioni contenute nel decreto presidenziale “ante causam” di questo Tribunale n. 815/2020 del 25 novembre 2020, con il quale, richiamandosi anche il decreto presidenziale del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6543/2020, si è condivisibilmente affermato che il diritto costituzionale all’istruzione può trovare compressione allorquando emerga, in termini ragionevolmente obiettivi, l’esigenza di garantire il diritto alla salute (che, ovviamente, trova anch’esso fondamento nella Carta Costituzionale)”.

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