Quando si consuma il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai fini del decorso della prescrizione? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: il decorso della prescrizione in relazione agli artt. 8 e 17 d.lgs. n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)
La Corte di Appello di Torino confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Biella che, a sua volta, aveva ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 2, 157 e 161 cod. pen., in relazione agli artt. 8 e 17 d.lgs. n. 74 del 2000. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando si consuma il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, è un reato istantaneo che si consuma al momento dell’emissione della fattura o, in caso di più episodi nello stesso periodo d’imposta, all’emissione dell’ultima fattura, non essendo invece necessario che la fattura arrivi al destinatario o che venga utilizzata da quest’ultimo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere quando questo illecito penale possa stimarsi consumato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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