Emotrasfusioni, responsabilità sanitaria e risarcimento del danno alla salute

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L’articolo si concentra sull’importante questione del risarcimento del danno derivante da emotrasfusioni che abbiano causato danni lungo-latenti, ovvero danni che si manifestano a distanza di tempo dalla trasfusione di sangue infetto. La domanda a cui l’articolo cerca di rispondere è se il risarcimento debba essere liquidato dal momento in cui si è verificato il fatto illecito o dal momento in cui il soggetto ha avuto la consapevolezza del contagio e delle conseguenze pregiudizievoli.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5119/2023 del 17 febbraio 2023, è intervenuta sulla questione stabilendo che la soluzione corretta è la seconda opzione.

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sentenza n. 5119 del 17-02-2023

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Indice

1. La vicenda al vaglio della Suprema Corte

La vicenda da cui trae origine la decisione surrichiamata interviene allorquando un uomo contrae l’epatite B e C in seguito ad una trasfusione di sangue infetto durante un intervento chirurgico nel 1979. Scopre la sua patologia solo nel 1999, quando la sua vita viene sconvolta dalle conseguenze della malattia, dalle continue visite mediche e dall’assenza di prospettive di guarigione.
L’uomo intenta una causa contro il Ministero della Salute per chiedere un risarcimento del danno e nel 2000 richiede un indennizzo ai sensi della legge 210/1992 relativa all’indennizzo per i danni subiti a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
In prima istanza, la richiesta viene rigettata, mentre in appello la Corte riforma la sentenza impugnata, sostenendo la responsabilità del Ministero.  In particolare, riconosce all’attore un’invalidità permanente del 40%, a partire dal 2009 e, previo un ampio excursus ricostruttivo dello stato della giurisprudenza di legittimità sul punto, gli riconosce un risarcimento nella misura di 334.902,60 euro. Per quantificare la somma, la Corte si è basata sulle tabelle del Tribunale di Milano, negando il diritto alla personalizzazione e liquidando il danno morale nella misura del 30% del danno biologico riconosciuto.
La decisione viene impugnata dal danneggiato in via principale, lamentando la decorrenza del danno, non dal 2009, ma dal 1969, data della scoperta della contrazione del contagio epoca in cui il danneggiato aveva 25 anni.
Il Ministero della Salute contesta la domanda del danneggiato, sostenendo la mancanza di prova del nesso causale, contesta il quantum richiesto e la non cumulabilità del risarcimento con l’indennizzo previsto dalla legge.
La causa giunge così in Cassazione.
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2. La decisione della Cassazione e i principi sul danno da emotrasfusioni

La Cassazione, nel rigettare il ricorso principale e nell’accogliere il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale del Ministero, riportandosi a un suo precedente del 2022 (Sentenza n. 25887/2022), ribadisce che il danno deve essere calcolato dal momento in cui esso si è manifestato e non dall’epoca di contrazione del contagio.
In particolare, in caso di danni lungo latenti, come nel caso di specie, il diritto ad essere risarciti per il danno biologico che ne consegue decorre dal momento in cui si manifestano i sintomi della malattia e non da quando viene contratta l’infezione. In tali casi, infatti, precisa la Corte che il nesso tra fatto lesivo e conseguenze pregiudizievoli non è sincronico ma diacronico. Pertanto, finché l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile.
Secondo i Supremi Giudici, inoltre, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, si devono applicare le tabelle del Tribunale Milano 2018 sia per il danno dinamico relazionale che morale. A tale riguardo, però, La Corte afferma che riconoscere un risarcimento aggiuntivo per il danno morale, calcolato in percentuale rispetto al danno biologico, costituisce una duplicazione risarcitoria, non ammissibile.
Per quanto riguarda infine l’eccezione della “compensatio lucri cum danno”, trattasi di una eccezione in senso lato rilevabile dal giudice d’ufficio, il quale, per determinare la misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio di acquisizione della prova a tutte le risultanze del giudizio. Pertanto, la compensatio tra indennizzo e risarcimento è legittima, purché emerga dagli atti che l’indennizzo sia stato effettivamente versato.
In sintesi, nella vicenda su richiamata, la sentenza impugnata viene annullata e la Corte di Cassazione, decidendo sulla questione di merito, ordina che dalla somma che il Ministero della Salute deve pagare al danneggiato in base alla sentenza d’appello, venga eliminata la cifra di circa 65.000 euro, assegnata come risarcimento per il danno morale. Inoltre, dispone che le somme dovute siano compensate con gli importi già percepiti o da percepire dalla vittima della trasfusione a titolo di indennizzo ex lege 210/1992.

3. Il risarcimento del danno da lesione della salute

Nella sentenza in commento la Corte ci spiega che il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto la compromissione d’una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.
Secondo la Corte, infatti, solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del quanto risarcibile, ciò in quanto il “danno risarcibile” non è costituito dalla lesione d’un diritto: questa è solo il necessario presupposto per l’esistenza del danno, il quale dovrà comunque manifestarsi con una perdita: patrimoniale o di altro tipo, ma pur sempre una “perdita” concreta, inteso tale lemma nella sua più ampia accezione.
A differenza dell’accertamento penalistico ove ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa al soggetto autore dell’illecito è il danno e non il fatto in quanto tale.
Pertanto, la nozione di “danno” rileva nell’ambito civilistico sotto due profili diversi: sia come evento lesivo (c.d. danno-evento): retto dalla c.d. “causalità materiale”, sia come insieme di conseguenze risarcibili (c.d. danno-conseguenza): retto dalla c.d. “causalità giuridica” per cui l’art. 1223 c.c. viene considerato il fondamento normativo. In altre parole, attraverso la causalità̀ giuridica, si imputa il fatto illecito al responsabile, dall’altro, si selezionano tra le conseguenze pregiudizievoli consequenziali al fatto quelle che sono risarcibili (causalità̀ giuridica).
Il danno, oggetto dell’obbligazione risarcitoria, è esclusivamente il “danno conseguenza” del fatto lesivo.
Conseguentemente, quando parliamo di “danno biologico”, intendiamo non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, “il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all’integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018).
La stessa definizione legislativa di danno biologico esclude ipso facto la risarcibilità del (solo) evento di danno, consentendola, viceversa, a condizione che la lesione della salute abbia esplicato “un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (art. 138 C.d.A., come riformato dalla L. n. 124 del 2017).
Nel caso in commento, è stato accertato il nesso di causalità materiale tra l’emotrasfusione (condotta illecita) e il contagio (evento dannoso), successivamente, si è proceduto ad individuare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili giuridicamente al fatto illecito, ossia la causalità giuridica.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che il danneggiato, sino al momento della scoperta della malattia non aveva accusato alcun disturbo e che il danno-conseguenza è emerso dopo un certo arco di tempo rispetto al fatto illecito rappresentato dalla trasfusione di sangue infetto (nel 1979), allorché il danno affiorò con tutta la sua virulenza, tanto che l’uomo è stato costretto a sottoporsi a trapianto di fegato.
Pertanto, secondo la Corte, sino a che l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si era manifestato, non si è realizzato alcun danno risarcibile, inteso come danno conseguenza quale parametro di determinazione del danno ingiusto risarcibile.
Diversamente, infatti, si consentirebbe il risarcimento in base solo alla dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la condotta illecita (la trasfusione infetta) e l’evento (il contagio), senza invece esaminare la necessaria causalità giuridica tra l’evento (il contagio) e le conseguenze dannose (rappresentate dalla malattia, le cure, la limitazione delle proprie attività ordinarie etc..).
Concludendo, nel riportare la consolidata giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la Suprema Corte ha quindi stabilito che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all’integrità psicofisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018).

4. Conclusioni

La decisione in commento della Suprema Corte rappresenta un’importante conferma giurisprudenziale riguardo al risarcimento del danno da lesione della salute. Secondo il principio rimasto fermo nella giurisprudenza di legittimità, affinché tale danno sia giuridicamente risarcibile, deve avere come conseguenza la compromissione di una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa.
In altre parole, non basta la semplice lesione dell’integrità psicofisica della persona, ma occorre che tale lesione abbia avuto un impatto negativo, in termini di conseguenze, sul modo di essere della stessa. La sentenza in questione rappresenta, quindi, un importante orientamento per i giudici di merito, che dovranno valutare attentamente le conseguenze del danno alla luce di questo principio, prima di determinare il quantum risarcitorio.
Per gli operatori del diritto, bisogna tener presente che non vale, quindi, la regola che, verificatosi l’evento, vi sia senz’altro un danno da risarcire.
Il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà perdita di quelle utilità che fanno capo all’individuo nel modo preesistente al fatto dannoso.

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Avv. Angelo Forestieri

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