Enti Locali : La nuova destinazione in bilancio degli oneri di urbanizzazione

Redazione 23/07/03
Pino Terracciano, Sabato Terracciano

L’art. 12 della legge 28 gennaio n° 10 – norme per la edificabilità dei suoli – detta “legge bucalossi” disciplinava la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie.
L’ultimo testo di detto articolo riveduto e corretto dall’art. 11 bis del Dl 01/07/1986 n° 318 convertito con modificazioni nella legge n. 488/96 e art. 11 bis del Dl 31 agosto 1987 n° 359 stabiliva infatti :

“Art. 12. Destinazione dei proventi delle concessioni.
I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all’articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. “

Successivamente il comma 7 dell’art. 49 della legge finanziaria 1998, legge 27 dicembre 1997 n° 449 ha ulteriormente stabilito quanto segue:

“Comma 7 dell’art. 49 della L. 27 dicembre 1997 n° 449
I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all’articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall’articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «Entro il 31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 1998». (…) omissis “

Orbene l’art. 12 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 che disciplinava la destinazione dei proventi delle concessioni, è stato abrogato dall’art. 136 del D.lgs 6/6/2001 n° 378 “ disposizioni legislative in materia edilizia” e dall’art. 136 del DPR 6/6/2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Infatti la succitata normativa abroga la legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16.

La destinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire è però ora disciplinata dal comma 7 ed 8 dell’art. 16 e art. 19 del D.lgs 6/6/2001 n° 378 “ disposizioni legislative in materia edilizia” articoli integralmente riportati nel Testo Unico in materia edilizia DPR 380/2001

“Comma 7 e 8 dell’articolo 16 del d.lgs. 378/2001
Contributo per il rilascio del permesso di costruire.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano le cave di multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. “

Articolo 19 del d.lgs. 378/2001
“Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.”

Riepilogo della imputazione in bilancio
I proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e relative sanzioni
sono quindi destinati nella spesa:
– nel titolo II, alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e cioè
opere di urbanizzazione primarie : strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cave di multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. (l’art. 26 bis del D.L. n. 415/89, convertito con modificazioni nella legge n. 38/90, già aveva parificato alle opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali);
opere di urbanizzazione secondarie : asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).
– nel titolo I, per manutenzione ordinaria del patrimonio ai sensi dell’art. 49, comma 7 della
legge n. 27 dicembre 1997, n.449.
Oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi
¨ Gli oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi (art. 2, comma 48, legge n. 662/96), sono iscritti in bilancio al titolo IV delle entrata e destinati nella spesa per:

– i costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria;
– anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli artt. 32 e33 della legge
n. 47/85;
– Interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria;
– Interventi di risanamento urbano ed ambientale;
– Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Normativa contabile disciplinante i vincoli di spesa
L’art. 195 D.lgs. 267 del 18/08/2000 Utilizzo di entrate a specifica destinazione specifica il loro utilizzo in termini di cassa nel modo seguente :
“1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222.
2. L’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell’ente.”

Il successivo art. 222 del dlgs 267/2000 Anticipazioni di tesoreria così stabilisce:
“1. Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.”

Si può quindi stabilire che I fondi a destinazione vincolata sono costituiti da depositi concernenti entrate aventi una specifica destinazione da parte dell’ente che li ha erogati.

Secondo l’ordinamento contabile tutte le entrate a destinazione vincolata devono trovare corrispondenza negli specifici interventi di spesa (per il bilancio di competenza annuale). I residui attivi sono costituiti da entrate accertate e non riscosse nel bilancio di competenza Negli anni successivi all’anno della rilevazione contabile “i residui attivi” di fondi vincolati trasmigrano nel fondo di cassa tramite la fase della riscossione riducendosi in misura pari alle riscossioni effettuate. Analogamente i residui passivi sono costituiti da spese impegnate e non pagate nel bilancio di competenza. Anch’essi, negli anni successivi si riducono in misura pari ai pagamenti effettuati.

Il Comune può ricorrere all’utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata ogni qualvolta non possiede fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti, ciò in alternativa all’anticipazione di Tesoreria.

Secondo l’art. 195 il Comune può disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica di destinazione per finanziare spese correnti per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, previa adozione di delibera della Giunta all’inizio dell’anno. Con i primi introiti, non soggetti a vincolo di destinazione, dovrà essere ricostituita presso la tesoreria, la consistenza delle somme vincolate, momentaneamente utilizzate per cassa per il pagamento di spese correnti.
Pino Terracciano, Direttore Generale Comune di Sarno
Sabato Terracciano , Ragioniere Consorzio Enti Locali

Redazione

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