Nell?ambito del recupero crediti in fase legale e coattiva di competenza degli enti pubblici previdenziali e limitatamente alle procedure esecutive mobiliari per le quali ? posto il divieto di infasamento dei crediti? a seguito della cartolarizzazione degli stessi laddove esista gi? un titolo validamente azionato ovvero nei casi in cui l? infasamento ancora non era vigente ( regime ante D. leg.vo n. 46/1999 ) e per le quali siano stati disposti differimenti di vendita con versamento di somme a titolo di acconti da parte del debitore ovvero revoche delle procedure in executivis a seguito di pagamento a saldo del debito residuo, si configura la duplice responsabilit? penale ed erariale? in capo all? Avvocato dell? Ente che, riscontrando l? esistenza di differimento indebito per il quale la somma corrisposta per ottenere uno o pi? differimenti se non addirittura la revoca della procedura, giammai risulti riversata sull? Istituto, ometta l? obbligata informativa alla Direzione di Sede ?per le prescritte denunzie penale ed erariale. In particolare, laddove detto Avvocato? abbia piena cognizione e prova cartolare dell? avvenuto differimento a fronte di mancato introito della somma che consta asserita come pagata dal debitore ? nonch? abbia consapevolezza che tale importo fu incassato da altro Avvocato ? Coordinatore di Ufficio Legale Zonale limitrofo? mediante versamento in contanti ovvero mediante assegno a lui intestato e giammai riversato sui conti della sede di pertinenza ovvero di altra sede ed, al fine di evitare strascichi penali o contabili in guisa tale da favorire in sostanza l? autore dell? illecito perpetrato in danno della amministrazione? per ragioni di colleganza e/o per? una? distorta concezione del proprio status professionale tesa all? occultamento dei reati commessi da dipendenti od avvocati dell? Ente ??in danno del medesimo,? si determini a ?ripianare? l? ammanco persuadendo informalmente? l? agente suo collega a restituire il maltolto, risponder? di abuso di ufficio, di omissione di atti di ufficio e di favoreggiamento? nel reato.
Meccanismo che si integra ??mediante induzione in errore dell? Ufficio Ragioneria di Sede, al quale si faccia constare?? per il tramite di ingegnosi artifizi contabili e di fasulle partite di giro? che la corresponsione della somma di cui trattasi fu effettuata ante o contestualmente concessione dei differimenti di vendita ovvero della revoca della? procedura esecutiva da parte del debitore esecutato, tacendo che il pagamento intervenne in favore di avvocato di altra sede e che da quest? ultimo mai fu riversato . Anche a voler ritenere che siffatta condotta sia stata prescelta per sanare l? illecito erariale accertato e pur se essa ha avuto esito positivo, ? di palmare evidenza che innanzi ad ipotesi di reato a nessun professionista interno di una P.A. ? consentito omettere l? informativa di rito agli apicali ( Direttore di Sede e Coordinatore Legale regionale ), n? tantomeno ? ammissibile che l? iniziativa recuperatoria avvenga brevi manu paventando all? Avvocato responsabile dei fatti di indebita appropriazione che se la restituzione non fosse stata effettuata, l? iter procedurale criminoso riscontrato sarebbe stato acclarato? anche per altre pratiche di recupero crediti.
Evenienza ancor pi? grave se nella specie l? Avvocato summenzionato sia stato nelle more indagato per corruzione e/o concussione per analoghe plurime vicende e se? tali vicende di indebiti differimenti e/o revoche di vendita? abbiano avuto risonanza? sia all? interno della stessa P.A. che presso gli uffici giudiziari interessati oltrech? presos il libero foro, nonch? sugli organi di stampa. Se, infine, costui, a seguito di interdizione cautelare dal servizio su ordinanza interdittiva del G.I.P. seguita da sospensione disciplinare dal servizio, sia stato anche? assoggettato a licenziamento in tronco con tanto di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. rigettato dall? A.G. in funzione di Giudice del Lavoro, ne deriva che il suo collega che abbia volutamente celato? un? ulteriore fattispecie illecita non va affatto esente da procedimento penale, disciplinare ed erariale.
Se poi oltre all? omesso riversamento di somme, sia emerso anche che le sottoscrizioni apposte erano completamente apocrife mediante l? utilizzazione di timbri? contenenti i nominativi dei Legali di Sede debitamente clonati e riprodotti fedelmente e recanti in calce le firme falsificate degli Avvocati dell? Ente attributari delle procedure esecutive attive, giammai altro Avvocato che a tali illeciti sia estraneo, potr? validare con il suo operato i delitti di falso commessi da altro suo collega.??? ?????
La responsabilit? amministrativa per danno erariale sar? rapportata al danno subito dall? Ente e pari alla differenza per oneri accessori di legge e di eventuali sanzioni civili maturate nelle more?? sull? importo incassato dall? autore dell? illecito e quello di identica consistenza riversato successivamente alla sede incisa non essendosi ovviamente conteggiata a credito Ente ?tale somma in sede di reincasso. E? chiaro che se la si fosse conteggiata, non sarebbe stato agevole eludere? l? iter contabile? sotteso alla procedura, n? tantomeno sarebbe stato? possibile porre in essere quegli artifizi e raggiri tali da poter ottenere una? elusiva contabilizzazione? nelle partite debitorie e creditorie. A ci? aggiungasi il danno all? immagine alla P.A. di appartenenza? allorquando ne sussistano gli estremi. In disparte l? illecito contabile, ? palese peraltro che ?quel professionista che abusa volutamente delle proprie funzioni ricorrendo ad escamotages di tal fatta per assicurare l? impunit? di collega quantomeno per uno o pi? casi verificati sua sponte e per l? effetto ometta atti di ufficio quale ? quello inderogabile della informativa duplice penale ed erariale, pone in essere anche? comportamenti univoci e concludenti che necessariamente? si traducono? in favoreggiamento personale e/o reale. Non si verte in ipotesi di colpa grave ai fini erariali quando vi sia consapevole volont? dell? evento lesivo. Si verte in dolo che? quivi si atteggia sia come commissivo che omissivo . E se in frangenti ?similari, l? Avvocato connivente? dia diffusione alla notizia seppure limitandola alla cerchia dei suoi colleghi estranei all? accaduto della stessa o di altre sedi e di ci? gli apicali ne vengano a conoscenza, essi avranno l? obbligo di procedere nei suoi confronti. Se poi una tale condotta assuma le connotazioni precipue di vanteria ?a dimostrazione ad altri avvocati incisi da? episodi di analoga gravit? e che abbiano proceduto come per legge, che la sanatoria brevi manu ed informale? ? prassi ( contra legem ) preferibile ed anzi indizio di una preparazione notevole nella materia del recupero crediti in fase legale ?al fine dichiarato di una presunta quanto inconsistente tutela ?a difesa dell? immagine dell? Istituto datore di lavoro e della categoria di appartenenza,? giammai? quegli apicali che ne vengano a conoscenza potranno omettere a loro volta le iniziative di competenza.
Le cosiddette ? sanatorie ?? di pratiche legali di recupero crediti o di contenzioso prestazioni od assistenziale ?non possono in nessun caso avvenire mediante la perpetrazioni di illeciti ulteriori a quelli gi? riscontrati, n? tantomeno ad alcun Legale ? accordata facolt? di provvedere personalmente ed arbitrariamente neanche in virt? di conferimento di coordinamento dell? Ufficio Legale di sede. Giova rammentare che ? proprio il Coordinatore Legale il soggetto deputato ad occuparsi della materia penale ed erariale investendone direttamente il Dirigente. Come per l? altrettanto giova ribadire che un Dirigente che omette di vigilare sull? operato del proprio personale, sia esso appartenente ai ruoli amministrativi, tecnici o professionali, ne risponde a titolo di colpa. E, quindi, ben difficilmente un Dirigente ? Direttore di sede che abbia avuta cognizione sia pure postuma di quanto accaduto, potr? esimersi dal richiedere ispezione interna e dal denunciare la sanatoria illegittimamente ( ed illecitamente ) posta in essere. N? potranno esimersi tutti coloro che ci? abbiano appreso per ragioni di servizio o ad altro titolo.??????
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