Per effetto di questa novità legislativa, dunque, è mutato il regime delle impugnazioni sul versante penale.
Vediamo come.
Va prima di tutto osservato che, per effetto dell’inserimento di un apposito comma in seno all’art. 568 c.p.p. (vale a dire il comma 4-bis), è adesso previsto che il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.
Tal che l’unico mezzo di impugnazione esperibile da parte dell’autorità requirente in detto caso è solo quello per cassazione, e non altri.
Altra novità concerne la modifica dell’art. 570 c.p.p. e segnatamente, emendando il primo comma di questo precetto normativo, è ora previsto che il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento salvo quanto previsto dall’art. 593 bis, c. 2, c.p.p. ossia nel caso in cui, come rivedremo da qui a poco, il procuratore generale presso la corte d’appello appelli nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica presti acquiescenza al provvedimento.
Proseguendo la disamina della normativa qui in rassegna, l’art. 593 c.p.p. è stato modificato.
In particolare, attraverso la sostituzione integrale dei commi 1 e 2, da un lato, se prima era previsto che, salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato potevano appellare contro le sentenze di condanna, adesso il pubblico ministero può far ciò solo quando è stato modificato il titolo del reato o viene esclusa la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o è stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, per altro verso, se prima era statuito che l’imputato e il pubblico ministero potevano appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva, adesso invece è disposto che il pubblico ministero puo’ appellare contro le sentenze di proscioglimento mentre l’imputato puo’ appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
E’ stato altresì esteso, per effetto della modifica dell’art. 593, c. 3, c.p.p., il novero delle sentenze non appellabili includendo anche le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa oltre quelle già previste ossia le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda; lo stesso obiettivo è stato perseguito per effetto della emenda dell’art. 428 c.p.p. essendo stato inserito un apposito comma (vale a dire il c. 3-quater) con cui è stato stabilito che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
Sempre per quanto attiene l’appello, è stato disciplinato l’appello del pubblico ministero attraverso la formulazione di una norma giuridica, non prevista in precedenza, ossia l’art. 593-bis c.p.p. con cui è stato previsto, da un lato che, nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale, puo’ appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale (c. 1), dall’altro che il procuratore generale presso la corte d’appello puo’ appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (c. 2); per esigenze di coordinamento rispetto a queste novità normative, è stato modificato l’ articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale prevedendo che dopo le parole: «e il procuratore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2.».
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Un’altra innovazione apportata da questa normativa riguarda l’appello incidentale essendo stata modificata la disciplina in materia di appello incidentale nel seguente modo: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’imputato che non ha proposto impugnazione puo’ proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584.» (e quindi rileva, per calcolare il termine entro cui proporre appello incidentale, la sola notificazione prevista dall’art. 584 c.p.p. e non più anche la comunicazione come era invece previsto in precedenza); b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato puo’ presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte» (e dunque, per un verso, viene garantito espressamente all’imputato il diritto di presentare memorie o richieste scritte nel caso di appello incidentale proposto dalle altre parti, per altro verso, viene meno la previgente formulazione normativa la quale stabiliva in buona sostanza che l’appello incidentale del pubblico ministero produceva gli effetti previsti dall’articolo 597, comma 2 fermo restando che, da un lato, esso tuttavia non aveva effetti nei confronti del coimputato non appellante che non aveva partecipato al giudizio di appello, dall’altro, si osservavano le disposizioni previste dall’articolo 587 c.p.p.).
Per quel che viceversa inerisce la modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione, è stato modificato l’art. 606 c.p.p. attraverso l’inserimento di un apposito comma (vale a dire il c. 2-bis) con cui è stato stabilito che, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo’ essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
Allo stesso modo, per evidenti esigenze di coordinamento, è stato inserito dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la seguente disposizione legislativa:«Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). – 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d’appello il ricorso per cassazione puo’ essere proposto soltanto per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».
Di conseguenza adesso è possibile ricorrere per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace unicamente per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Infine, per quanto attiene le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si registrano le seguenti novità: 1) è stato abrogato l’art. 166 disp. att. c.p.p. il quale prevedeva che, qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice; 2) è stata introdotta una norma attuativa con cui regolare gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione, ossia l’art. 165-bis disp. att. c.p.p. la quale prevede quanto segue: “1. Gli atti da trasmettere al giudice dell’impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell’atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d’ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga. 2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e’ inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non gia’ contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza e’ fatta attestazione”; 3) è stata aggiunta una norma attuativa, vale a dire l’art. 166-bis disp. att. c.p.p., intitolata “Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado” con cui è stabilito che al “fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto”.
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