Tali comunicazioni, essendo a tutti gli effetti degli “avvisi bonari”, inibiscono la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, con ciò comportando un aggravio del carico sanzionatorio in capo a quei contribuenti che, magari consapevoli della propria inadempienza sul versamento IVA, contavano di potersi ravvedere entro il termine per l’invio della dichiarazione annuale.
Gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate seguono alle “lettere di invito alla compliance” che l’Agenzia ha inviato già nel mese di luglio, agli stessi contribuenti, con le stesse segnalando le possibili anomalie relative ai versamenti dell’IVA dovuta in base alla c.d. LIPE, vale a dire la Liquidazione Periodica IVA, che si ricorda è obbligatoria da quest’anno.
Se però a seguito della “lettera di compliance” non era ancora preclusa la possibilità di ravvedersi, l’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è chiaro nell’escludere le possibilità di fruire del ravvedimento operoso a seguito di una comunicazione ex art. 54-bis. Pertanto, un contribuente che per ipotesi non abbia versato IVA per Euro 100.000, si troverà a dover pagare la sanzione comminata con l’Avviso Bonario la quale, in caso di pagamento della stessa entro 30 giorni, sarà ridotta ad un terzo e quindi sarà pari al 10% dell’IVA non versata. Nel caso ipotizzato la sanzione sull’omesso versamento, se pagata entro 30 giorni dall’avviso bonario, ammonterà a 10.000 Euro. Ove invece, in assenza dell’avviso bonario, il contribuente si fosse potuto ravvedere (come molti contavano di fare) entro il termine per la dichiarazione annuale IVA, avrebbe pagato, — ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997 — una sanzione pari ad un ottavo del minimo, dunque solo del 3,75% (30% diviso otto).
Occorre dunque capire se tali avvisi bonari siano legittimi e corrispondano a quanto previsto dalla normativa in materia. La risposta a tale quesito, purtroppo, pare positiva, per le ragioni che si espongono di seguito.
L’art. 54-bis del DPR 633/1972, prevede che l’Ufficio possa anticipare il controllo sulla tempestiva effettuazione dei versamenti IVA già prima della presentazione della dichiarazione annuale, solo “se vi è pericolo per la riscossione”. Tuttavia l’art. 21-bis del DL n. 78 del 2010, che disciplina le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, richiama proprio l’art. 54-bis, apportandovi una deroga espressa. L’art. 21-bis, nello specifico, prevede che quando dai controlli eseguiti dall’Agenzia sulle comunicazioni periodiche emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente venga informato dell’esito (con la lettera di compliance), così da consentirgli di fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Ma l’art. 21-bis prosegue lapidariamente chiosando che “[s]i applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste” (sottolineatura aggiunta). “Indipendentemente dalle condizioni ivi previste” va chiaramente interpretato nel senso che l’Agenzia, in relazione alle comunicazioni trimestrali, possa emettere gli avvisi bonari — di cui, appunto, all’art. 54-bis — anche prima della presentazione della dichiarazione annuale ed indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo per la riscossione.
Pare dunque che, in assenza di evidenti vizi formali/sostanziali nella lettera di compliance ovvero nell’avviso bonario, l’operato dell’Agenzia delle Entrate sia coerente con il disposto normativo.
Di sicuro pochi si sarebbero aspettati una tale solerzia di intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ed è sicuramente diffusa la sorpresa per degli avvisi bonari che vengano notificati a poco più di 3 mesi dalla scadenza per le comunicazioni trimestrali (scadenza prevista per il 12 giugno).
Diversi professionisti lamentano in tali comunicazioni una lesione del diritto di difesa del contribuente ma, ritengo, tenuto anche conto della presenza di una lettera di compliance inviata ai contribuenti a luglio, una tale difesa di principio rischierebbe di rimanere fine a sé stessa.
Di sicuro, tenuto conto dei proclami di maggiore collaborazione tra fisco e contribuente dei quali si è letto ultimamente, ci si sarebbe potuti attendere una maggiore “elasticità” da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Di contro è da riflettere, per onestà intellettuale, che se anche l’Agenzia delle Entrate avesse atteso ulteriormente, magari anche mesi, prima di procedere agli invii di tali Avvisi bonari, la situazione di molti dei contribuenti oggi inadempienti non sarebbe risultata differente da quella attuale, contando molti di essi proprio sul termine della dichiarazione annuale per potersi ravvedere.
Va infine sottolineato che i contribuenti che ad oggi abbiano ricevuto solo la lettera di compliance, ma non ancora l’avviso bonario, sono ancora in tempo per ravvedersi con la sanzione ridotta del 3,75%. Alla luce della solerzia dimostrata dall’Agenzia delle Entrate — e compatibilmente con la situazione finanziaria di ciascuno — l’idea di un ravvedimento tempestivo sarebbe da valutare con attenzione.
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