Febbraio 2020 n. 6’ all’interno delle misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 prevede la sospensione sino al 3 Aprile 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
La decisione di carattere prettamente emergenziale impatta non poco sulle famiglie con figli minorenni e se già in regime di normalità i profondi incastri nella routine di madri e padri che lavorano hanno gradualmente accresciuto a livello gestionale quel fondamentale anello della catena familiare rappresentato dai nonni, l’espressa raccomandazione a tutte le persone anziane di evitare di uscire dalla propria dimora fuori dai casi di stretta necessità contemplata all’articolo 2 del Decreto rischia di far collassare il sistema famiglia.
Nondimeno ed in attesa di imminenti misure welfare per consentire ai genitori l’assenza dal lavoro-congedi straordinari ed ove non possibile un voucher baby-sitter, proroga dei termini di presentazione dei modelli 730, possibilità di elevare al 100% i benefici del c.d. ecobonus-, volentieri approfondiamo forme flessibili di lavoro peraltro ampiamente previste ed idonee a contemperare le esigenze produttive con la vicinanza ai proprii bambini e ragazzi.
L’incentivazione del lavoro agile “smart working” di cui agli articoli da 19 a 23 della Legge 22 Maggio 2017 n. 81
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (1) risponde più che sufficientemente alle esigenze cui oggi siamo chiamati.
Contrariamente al ben più vincolante telelavoro che è una forma contrattuale, lo smart working non ha vincoli temporali o spaziali e lascia al lavoratore la più ampia autonomia e discrezionalità nella scelta dei luoghi, degli orari e degli strumenti da utilizzare per le proprie mansioni.
Attraverso l’accordo per iscritto tra il lavoratore ed il datore si delineano l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali d’impresa, gli strumenti (pc, smartphone, tablet..) utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo e le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro garantendo nel contempo il potere direttivo e di controllo sulle prestazioni lavorative sempre nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il lavoro agile garantisce la parità di trattamento economico e normativo rispetto al lavoro in sede inclusa la tutela in caso di infortuni o malattia professionale così come espressamente chiarito nella Circolare INAIL n. 47 del 2017.
Il rapido susseguirsi di Decreti conseguenti all’emergenza sanitaria derogando alla L. n. 81 del 2017, prevede l’incentivazione all’accesso verso il lavoro agile per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020 anche in assenza degli accordi individuali previsti dall’articolo 19 della L. 81/2017 quindi anche in assenza di forma scritta.
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Riflessioni
L’adozione delle modalità di lavoro agile presenta vantaggi per le aziende le quali in tal modo hanno la possibilità di ridurre sensibilmente i costi soprattutto quelli legati alla pulizia od all’illuminazione, ed in particolar modo per i lavoratori che possono in tal modo ampiamente conciliare l’occupazione con gli aspetti privati e familiari.
La particolare duttilità dello strumento emerge in tutta la sua portanza nell’attuale periodo di contenimento epidemiologico sol considerando che tra i molteplici riflessi positivi vi è una riduzione dei costi e dei tempi per il trasferimento da e per la sede aziendale.
Innegabile quindi la positiva portata socio-familiare ma anche quella di prevenzione da forme di contagio derivante da una parcellizzazione negli spostamenti.
La reiterata attenzione del legislatore che a partire dal DPCM del 23 Febbraio 2020 limitante in via provvisoria lo ‘smart working’ sino al 15 Marzo, ha visto graduali estensioni attraverso il DPCM 1° Marzo, il Decreto Legge 2 Marzo 2020 n. 9 , il DPCM 4 Marzo 2020 e da ultimo il DPCM 8 Marzo 2020-Articolo 2 co.1 lettera r) “ sino a tutta la durata dello stato di emergenza”, lascia agevolmente intuire che non appena la situazione volgerà verso una normalizzazione il ‘lavoro agile’ potrà veramente divenire una costante nella compagine giuslavoristica e familiare.
La logica sottesa all’istituto, auspichiamo, potrà e dovrà proseguire osservando che secondo i dati raccolti da “The Iwg global workspace survey” il lavoro flessibile è appannaggio in Italia solo del 59% delle aziende laddove il confronto con altre compagini statali vede le medesime percentuali lievitare dal 68% per il Regno Unito al 69% per gli Stati Uniti, sino al 75% per i Paesi Bassi ed 80% per la Germania.
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(1)- Pubblicata nella Gazz.Uff. 13 Giugno 2017, n. 135
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