Equitalia: cosa fare se la cartella non viene consegnata?

Redazione 18/10/16
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Il contribuente nei confronti del quale Equitalia ha iscritto ipoteca o avviato un pignoramento deve essere prima stato informato dell’esistenza del debito tramite cartella di pagamento o avviso esecutivo: in caso contrario il cittadino può richiedere l’annullamento del pagamento per notifica irregolare. In altre parole, Equitalia non può agire di sorpresa. Vediamo cosa si può fare nel dettaglio.

 

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Quando si viene pignorati senza preavviso?

È accaduto in alcuni casi che il contribuente si sia visto pignorare lo stipendio o ipotecare la casa senza aver mai ricevuto alcuna notifica da parte di Equitalia o dell’Agenzia delle Entrate. L’ente della riscossione avrebbe quindi agito contro il cittadino senza prima avvertirlo.

Se il contribuente è sicuro di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale di Equitalia o dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile che la consegna non sia effettivamente mai avvenuta. O che, in ogni caso, non sia avvenuta regolarmente.

Cosa è possibile fare, allora?

 

Come comportarsi in caso di mancata notifica?

La prima mossa, in caso di mancata notifica della cartella, è quello di richiedere l’estratto di ruolo di Equitalia. L’estratto ruolo può essere richiesto agli sportelli dell’ente di riscossione o stampato direttamente dal suo sito ufficiale, previa autenticazione.

L’estratto di ruolo contiene un estratto conto degli eventuali debiti del contribuente sotto forma di tabella. Il documento è gratuito e permette di sapere, praticamente in tempo reale, se e quando le cartelle di pagamento di Equitalia sono state notificate.

 

Quali documenti bisogna produrre?

La presenza della cartella, e l’indicazione della sua avvenuta notifica, sull’estratto di ruolo di Equitalia non dimostra però che questa sia stata effettivamente consegnata.

Il contribuente può a questo punto presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi di Equitalia. I documenti che valgono come prova dell’avvenuta notifica della cartella, e che quindi Equitalia può opporre alla parola del cittadino, sono l’originale della relazione di notifica (in caso di consegna a mano) e l’originale della cartolina con l’avviso di ricevimento (in caso di consegna tramite raccomandata).

Se tali documenti non sono regolarmente esibiti da Equitalia, o non risultano correttamente firmati, il cittadino può ricorrere per vie giudiziarie contro ipoteca e pignoramento.

 

È possibile impugnare l’estratto di ruolo?

Se ci sono irregolarità nella consegna della cartella o dell’avviso di accertamento, quindi, il contribuente può opporsi all’azione di Equitalia.

Nei casi in cui, per l’appunto, il cittadino non può impugnare la cartella di pagamento regolarmente notificata è possibile fare leva sull’estratto di ruolo di Equitalia, nonostante questo sia un semplice documento interno dell’ente. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016: il contribuente, specifica la Suprema Corte, “può impugnare la cartella di pagamento” della quale “sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta”.

Nel caso di provata irregolarità nella consegna della cartella, dunque, o di mancata notifica della stessa, è sempre possibile proporre ricorso e fare annullare i procedimenti di Equitalia contro il contribuente.

Sentenza collegata

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