Equitalia deve pagare l’Iva al legale del contribuente vittorioso

Con la sentenza n. 1568 del 08.05.2017 il Giudice Pace di Taranto ha dichiarato che Equitalia deve pagare l’IVA al contribuente risultato vittorioso in altro giudizio.

In particolare il legale del contribuente precettava Equitalia al pagamento dell’IVA quale parte di un titolo esecutivo derivato in altro giudizio.

 

Secondo l’Agente della Riscossione l’IVA liquidata dalla precedente Autorità Giudiziaria (che l’aveva condannata in altro giudizio) non era da corrispondere alla parte vittoriosa poiché, in virtù dell’art. 18 del DPR 633/72, tale anticipo d’imposta al sostituto (cioè all’avvocato del contribuente) si compensa in sede di dichiarazione tramite la c.d. rivalsa trattandosi di persona giuridica.

 

L’AdR basava le proprie ragioni prendendo spunto dalla Circ. n. 203 del 06.12.1994 del Ministero delle Finanze – Dipart. Delle Entrate – Dir. Centri Affari Giuridici e Contenzioso Tributario con la quale si precisa che “la parte vincitrice, qualora non sia una persona fisica, solitamente detiene il diritto alla detrazione delle somme relative all’imposta sul Valore Aggiunto”.

 

Controdeduceva il contribuente, quale convenuto in sede di opposizione al precetto innanzi al Giudice di Pace jonico, contestando all’opponente Equitalia:

  • l’inesistenza della qualità di distrattario del precedente Avvocato (atteso che alcun rapporto di prestatore d’opera, anche indiretto, ex art. 18 DPR 633/72 vi fosse nei confronti del Riscossore Nazionale);
  • che eventuali profili di detrazione d’imposta non potessero afferire all’esecuzione di un provvedimento giudiziale, ormai inoppugnabile, i quali in ogni caso non sarebbero stati attinenti alle competenze ed alla sfera di conoscibilità del riscossore, ma tutt’al più dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il Giudice di Pace Tarantino, pertanto, accogliendo la tesi difensiva del legale del contribuente, confermava l’atto di precetto opposto da Equitalia e dichiarava quest’ultima debitrice dell’IVA maturata per il pagamento delle spese legali sostenute in precedenza precisando, altresì, che l’omissione di detta somma sarebbe giustificata esclusivamente ove vi fosse stata espressa dichiarazione del legale quale distrattario.

 

Causa patrocinata da Angelo Lucarella – Studio Legale Lucarella.

Angelo Lucarella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento