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Equitalia chiuderà i battenti il 1° luglio 2017. Nel frattempo, però, i contribuenti potranno usufruire della rottamazione delle cartelle e della sospensione del fermo amministrativo dell’auto. Quest’ultimo benefico, in particolare, è stato introdotto da Equitalia a febbraio 2016 in risposta al D. Lgs. n. 159/2015, che stabiliva che il fermo auto non potesse essere sospeso anche in seguito al pagamento delle prime rate.
La circolare di Equitalia n. 105/2016, invece, prevede che il contribuente possa sospendere il fermo amministrativo dell’auto se chiede la dilazione del pagamento e successivamente versa la prima rata.
Scarica il fac simile dell’istanza di sospensione del fermo amministrativo.
Come si sospende il fermo dell’auto di Equitalia?
Il debitore la cui automobile sia sottoposta a fermo amministrativo da Equitalia può richiedere la sospensione della misura nel caso in cui gli sia stata concessa una rateazione del debito da parte dell’agente della riscossione. La sospensione potrà essere effettuata da Equitalia solo ad avvenuto pagamento della prima rata prevista.
A questo punto il mezzo potrà essere sbloccato e utilizzato normalmente dal debitore, anche al di fuori dello svolgimento della sua attività lavorativa. Perché l’auto sia cancellata definitivamente dai registri, tuttavia, bisognerà aspettare il pagamento dell’ultima rata.
Come si presenta domanda di sospensione?
Il contribuente può presentare domanda di sospensione del fermo a Equitalia, come si legge nella circolare n. 105/2016, tramite “presentazione di specifica istanza“.
Nell’istanza il debitore deve indicare i propri dati anagrafici e le informazioni del veicolo di cui si richiede lo sblocco. Il contribuente deve inoltre allegare una fotocopia della quietanza di versamento della prima rata e, se la domanda non è presentata di persona allo sportello, e una copia del documento d’identità.
Da quando è valida la richiesta di sospensione?
L’istanza per la sospensione del fermo auto si riferisce solo alle rateazioni concesse da Equitalia dopo il 22 ottobre 2015. Per quelle anteriori a tale data, il pagamento della prima rata del debito eliminava già da sé il fermo amministrativo.
La sospensione può davvero essere concessa?
Spieghiamoci meglio. Prima dell’ottobre del 2015, la sospensione del fermo auto veniva concessa automaticamente ai debitori che pagavano la prima rata del debito a Equitalia. Il D. Lgs. n. 159/2015, entrato in vigore proprio il 22 ottobre 2015, stabiliva invece che l’automobile restasse inutilizzabile fino al pagamento dell’ultima rata da parte del contribuente. Quindi anche per sei anni.
La circolare n. 105/2016 di Equitalia è intervenuta quindi a cambiare le carte in tavola e a uniformare le condizioni di chi chiedeva la rateazione del proprio debito prima e dopo il mese di ottobre del 2015. Il problema è che, ovviamente, la circolare non è un atto di legge, e quindi teoricamente non possiede la stessa forza del provvedimento che andrebbe a “correggere”. Una circostanza che fa preoccupare i debitori che non possono utilizzare la propria auto.
Sospensione e cancellazione del fermo
Ricordiamo, infine, che la sospensione del fermo amministrativo sul mezzo e la sua definitiva cancellazione sono due atti diversi. La sospensione consente al cittadino di tornare a utilizzare la propria automobile, ma non cancella il mezzo dai registri di Equitalia: l’auto resta ancora, per così dire, a garanzia del pieno pagamento del debito.
La cancellazione del fermo, come accennato, si ha solo quando il cittadino paga l’ultima rata del debito, e quindi regolarizza la sua posizione nei confronti di Equitalia.
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