Equivalenza terapeutica, bioequivalenza e inserimento del farmaco nella lista di trasparenza farmacologica

Scarica PDF Stampa
Consiglio di Stato, III sez., Pres. Lipari, Est. Realfonzo, sent. 22.2.2019, n. 1233

La nozione di equivalenza terapeutica e la bioequivalenza. L’inserimento nella lista di trasparenza

L’art. 7, D.L. n. 347/01 individua la nozione di equivalenza terapeutica e sostituibilità qualificandola come uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali” da comprovarsi per mezzo di studi clinici appropriati, in cui venga dimostrato che due medicinali a confronto hanno la medesima attività terapeutica misurata in termini di effetto terapeutico.

Vi è poi la nozione di studio di «bioequivalenza» cui fa riferimento l’art. 10 comma 5 lett. b) del d.l. 219/06, configurabile alla stregua di “surrogato” dello studio clinico propriamente detto, nel quale il profilo delle concentrazioni plasmatiche è valutato come misura dell’effetto terapeutico, quando si confrontino due medicinali contenenti il medesimo principio attivo, in eguali quantità e nella stessa forma farmaceutica.

L’inserimento in Lista di Trasparenza (ovverosia in quella lista di farmaci equivalenti a «brevetto scaduto», che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 18 settembre 2001 n. 347, sono «rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale») non è riservato ai soli prodotti medicinali c.d. “generici” e in molti casi – ai fini dell’inserimento in tale lista – non è necessario (e a volte, per converso, nemmeno sufficiente), effettuare lo studio di bioequivalenza (come nel caso di medicinali la cui richiesta di Autorizzazione all’Immissione in Commercio –  brevemente «AIC» – è presentata: ex art. 8.3 “dossier completo”, ex art. 11 “domanda bibliografica”, ex art. 12 “fixed combination” del D.lgs. 219/2006), ma il dossier deve comunque contenere studi clinici originali o bibliografici atti a dimostrare qualità, sicurezza ed efficacia.

L’art. 10, comma 6 disciplina poi i casi di “hybrid application” in cui  non è possibile pervenire alla dimostrazione  della bioequivalenza con studi di biodisponibilità, sicché chi richieda l’AIC è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o sperimentazioni cliniche appropriate, che spesso sono ben più completi di quello di bioequivalenza (rientrano nelle “hybrid application” di cui all’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 219/2006 s.m.i. – i medicinali cosiddetti “locally applied locally acting”, tra cui  creme, colliri, medicinali per inalazione).

I medicinali autorizzati secondo il paradigma legale sopra richiamato sono di regola inseriti nella Lista di Trasparenza quando rispondono ai requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. 347/2001, ovverosia quando rispondono a principi di equivalenza terapeutica che li renda fungibili.

La fattispecie esaminata

La relazione predisposta dal gruppo di lavoro (oggetto della sentenza in rassegna che aveva lo scopo di argomentare in merito alla sostituibilità tra due farmaci ha motivato il proprio giudizio (con valutazione tecnico-scientifica sottratta al sindacato giurisdizionale di merito) in base alla considerazione che, data la specificità della molecola glatiramer e della sua sintesi, questa non riproduce mai al 100% la stessa sequenza, ed inoltre che “un elevato grado di non similitudine tra diverse molecole che costituiscono il prodotto è già presente nel medicinale originario”, concludendo in ogni caso per l’inserimento in Lista di Trasparenza. Non è l’unico caso in cui sono inseriti in Lista di Trasparenza farmaci per i quali non è stato possibile dimostrare l’identicità della sostanza attiva: ad esempio, tale è il caso della teicoplanina (http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_equivalenti_per_principio

_attivo_15.03.2018.pdf), un principio attivo costituito da una molecola non biologica, complessa, costituita da sub-componenti che devono essere presenti in percentuali stabilite, mentre non è possibile dimostrare una mera identità della sostanza attiva tra il farmaco originatore  e il generico.

La soluzione offerta

L’art. 7, comma 1, del d.l. 18 settembre 2001 n. 347 (conv. in L. l 16 novembre 2001 n. 405) statuisce che «I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione». La previsione normativa preordina l’inserimento in Lista di Trasparenza a esigenze di contenimento della spesa pubblica, previo l’accertamento, da parte dell’AIFA, dell’identità di principi attivi e della forma farmaceutica.

Ora, la determinazione di cui al cit. art. 7 del d.l. n. 347 relativa all’eguaglianza della composizione dei diversi farmaci, costituisce un giudizio di merito di carattere tecnico-discrezionale dell’AIFA, che di norma esula dalla sfera del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

E’ un accertamento che deve essere effettuato sulla base di valutazioni ed analisi tecnico-scientifiche da esperirsi caso per caso e che, in relazione alla complessità delle strutture molecolari interessate, possono includere quelle “formule di equivalenza clinica o terapeutica”. Ne discende che, ai fini dell’inserimento in Lista di Trasparenza di due medicinali, entrambi i medicinali debbano avere la medesima “efficacia terapeutica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17.05.2018, n. 2964). Tra l’altro l’identità di efficacia terapeutica può essere ulteriormente suffragata in presenza di un farmaco con la medesima composizione molecolare anche se articolato su una differente struttura della sequenza degli aminoacidi. E infatti, l’ordinamento consente all’AIFA di ritenere equivalenti sotto il profilo terapeutico, farmaci a base di principi attivi diversi (art. 11, comma 15-ter del d.l. n. 95/2012, conv. in L. n.135/2012).

Volume consigliato

La responsabilità amministrativa degli enti

Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese.

Damiano Marinelli, Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo Felice | 2019 Maggioli Editore

25.00 €  20.00 €

Avv. Biamonte Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento