Equivocità dell’espressione “revoca ogni precedente nomina” secondo la Cassazione

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La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito come l’espressione “revoca ogni precedente nomina” presente sull’atto con cui si conferisce procura speciale a due nuovi difensori non sia sufficiente ad indicare la volontà del ricorrente di revocare il precedente difensore.

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Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sent. n. 45894 ud. 26/10/2023

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Indice

1. La questione

La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con cui l’imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 582 e 585 cod. pen.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale ha dedotto la nullità della sentenza per non essere il decreto di citazione per il giudizio di appello stato notificato ai difensori di fiducia, nominati durante il giudizio di secondo grado.

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2. Espressione “revoca ogni precedente nomina”: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, si sofferma sull’errore del ricorrente a ritenere che egli avesse revocato il precedente difensore di fiducia.
Tale affermazione della Suprema Corte è motivata con il riferimento all’art. 96 cod. proc. pen. secondo il quale la nomina del difensore di fiducia deve avere contenuto non equivoco e va comunicata all’autorità procedente in modo formale.
Siffatta nomina può essere contenuta anche in un atto avente finalità diversa, ma tale atto deve imprescindibilmente esprimere chiaramente la volontà della parte di nominare un difensore di fiducia.
Questo vale anche per la revoca del difensore di fiducia, in ragione degli effetti che entrambi gli atti hanno sul diritto di difesa dell’imputato e sul corretto svolgimento del procedimento e, ad avviso della Corte, nel caso in esame, l’atto, richiamato dal ricorrente, “non esprime in modo inequivoco la sua volontà di revocare il difensore di fiducia, che aveva redatto l’appello e che, di seguito, ha partecipato al giudizio“.
In tale atto si legge, infatti, che il ricorrente conferisce procura speciale ai difensori, ivi indicati, per la proposizione di “istanza avverso la misura cautelare del divieto di dimora” e, a tale scopo, richiama espressamente l’art. 122 cod. proc. pen. il quale disciplina, per l’appunto, il rilascio della procura per il compimento di un singolo atto. In calce all’atto il ricorrente “revoca ogni precedente nomina“.
La Suprema Corte osserva come “sulla base del suo tenore letterale e del richiamo espresso all’art. 122 cod. proc. pen., l’atto in disamina esprime chiaramente la volontà del ricorrente di nominare suoi procuratori speciali per la proposizione di una istanza concernente la misura cautelare applicatagli. Di contro, considerato il contenuto letterale dell’atto e rilevato sia che in esso non vi è alcun riferimento al conferimento di un mandato difensivo (che, come è noto, è evenienza diversa da quella del rilascio di una procura speciale), sia che l’espressione ‘revoca ogni precedente nomina’, nel contesto testuale sopra indicato, può riferirsi alla nomina di precedenti procuratori speciali, deve affermarsi che dall’atto non emerge in maniera inequivoca né che il ricorrente volesse nominare nuovi difensori di fiducia né che volesse revocare il precedente difensore di fiducia“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha dedotto che, a fronte dell’equivocità dell’atto indicato dal ricorrente, non può affermarsi che il difensore di fiducia, che aveva redatto l’appello, fosse stato revocato, con la conseguenza che la notifica a quest’ultimo del decreto di citazione per il giudizio di appello deve ritenersi validamente effettuata.
Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con la conseguenza, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Riccardo Polito

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