Equo compenso, cosa cambia con la Legge di bilancio

Redazione 12/01/18

Professionisti e equo compenso: le novità della Legge di bilancio

La Legge di bilancio interviene altresì sull’equo compenso dei liberi professionisti, al fine di garantire, appunto, un equo compenso per l’attività professionale prestata nei confronti dei cosiddetti clienti forti, come banche e imprese assicurative che non rientrano nella categoria delle micro o piccole-medie imprese. La sanzione che colpisce i patti che non garantiscono l’equilibrio di diritti e obblighi è la più grave, vale a dire la nullità.

Il percorso di approvazione della legge è iniziato nel 2014, quando ne veniva proposta l’introduzione in riferimento ai soli avvocati. In un secondo momento, la previsione veniva estesa a tutti i liberi professionisti. Peraltro, inizialmente l’istituto era stato introdotto nella Legge di bilancio, per poi esservi estromesso per l’estraneità della tematica; le disposizioni hanno visto la luce venendo inserite nel documento collegato in materia fiscale.

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Il testo approvato: cosa si intende per equo compenso

Nel testo approvato in via definitiva, l’equo compenso è considerato come quel compenso che è conforme ai parametri previsti dal regolamento approvato dal Ministero e è proporzionato alla quantità e alla qualità dell’attività professionale prestata. Ad oggi, non sono previste tabelle per tutte le libere professioni: precisamente, per le arti non ordinistiche si dovrà attendere l’approvazione dei decreti ministeriali, come previsto dal D.L. n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017.

Per usufruire della disciplina dell’equo compenso, la legge richiede l’iscrizione all’albo da parte del professionista. Pertanto, ad esempio, l’avvocato che svolge attività stragiudiziale, ammessa anche senza iscrizione, non potrà godere della tutela prevista dalla nuova normativa.

Le norme si applicano anche alla pubblica amministrazione, ancorché in forma attenuata; si prevede che sia garantito un equo compenso ai professionisti che svolgono attività in favore degli enti pubblici, per gli incarichi affidati successivamente all’entrata in vigore della Legge.

Per approfondire, leggi il Commento al Decreto n. 148/2017

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