Equo compenso: quando il parere del COA è titolo esecutivo per il CNF

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Il CNF, tramite il parere n. 2 reso il 21 febbraio 2024 ha specificato che l’efficacia esecutiva del parere di congruità del COA opera solo nei rapporti del legale coi contraenti forti, ribadendo l’indirizzo espresso nel parere n. 24 dello scorso anno.

Indice

1. Il quesito formulato dal COA


Un COA ritiene che la posizione assunta in un parere, cioè che la previsione di cui all’art. 7, che attribuisce efficacia di titolo esecutivo all’opinamento reso dal Consiglio dell’Ordine, si applichi solo ai rapporti dell’avvocato coi cd. contraenti forti, vanifichi la portata della l. n. 49/2023 e contrasti:

  • con la circostanza che, in presenza di una convenzione, il COA non potrebbe procedere ad alcuna valutazione del suo contenuto;
  • col fatto che, ove il professionista voglia far dichiarare la nullità della convenzione, debba rivolgersi all’autorità giudiziaria.

2. La normativa


L’art. 2 della l. n. 49/2023 delimita l’ambito di applicazione della disciplina del cd. equo compenso, limitandone l’operatività a delle ipotesi:

  • rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del c. 3;
  • ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, nelle ipotesi di cui sopra;
  • prestazioni rese dai professionisti in favore della p.a. e delle società disciplinate dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) ad eccezione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore degli agenti della riscossione.

3. Parere come titolo esecutivo


Per il CNF è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera l’art. 7, dove si prevede che, in tali casi il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n. 241/1990, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

4. Novelle normative in corso


Il CNF ha osservato che per farne un istituto generale bisogna attendere un intervento legislativo, ad esempio del d.d.l. “Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali”, finalizzato a estendere la misura disposta nella cd. «legge sull’equo compenso» (l. n. 49/2023) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate solo con imprese bancarie o assicurative o con la p.a. (art. 2 della predetta legge), anche secondo l’indirizzo del CNF (parere n. 24/2023). Il d.d.l. si propone di premettere all’art. 7 della l. n. 49/2023: “Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge,” e ciò per estendere l’ambito di operatività del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei cd. clienti forti. Pertanto, in assenza di un intervento legislativo è stato confermato l’indirizzo di cui al parere n. 24/2023.

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Avv. Biarella Laura

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