Cerchi un commercialista? Confronta subito i preventivi dei nostri migliori esperti. È gratis!
Il cittadino che fa testamento deve sempre lasciare una parte consistente della propria eredità ai parenti prossimi: coniuge, figli e genitori. Per legge, quindi, non è libero di disporre dei suoi patrimoni come vuole: esaurita la “quota di legittima” da lasciare ai parenti, potrà decidere infatti solo della cosiddetta “quota disponibile“.
Quota di legittima e quota disponibile possono essere calcolate secondo criteri precisi: vediamo quali.
Come si calcola la quota di legittima?
La quota di legittima, ovvero la parte di eredità che deve essere obbligatoriamente assegnata ai parenti più stretti, può essere calcolata precisamente ma varia a seconda del numero di parenti. A contare sono, come accennato, non solo il coniuge e i figli, ma anche in molti casi i genitori di chi fa testamento.
Ovviamente la quota disponibile può essere calcolata sottraendo al totale dell’eredità la parte spettante di diritto ai parenti.
La quota di legittima se il coniuge è ancora in vita
A disciplinare la percentuale di eredità che deve essere assegnata ai parenti prossimi è il Codice civile.
In particolare, nel caso in cui il coniuge sia ancora vivo al momento dell’assegnazione dell’eredità:
- se chi ha fatto testamento non ha figli, il coniuge ha diritto a metà dell’eredità (Art. 540 cod. civ.);
- se è presente un figlio, quest’ultimo e il coniuge hanno ognuno diritto a un terzo dell’eredità (Art. 542);
- se ci sono due o più figli, questi ultimi hanno diritto in totale a metà dell’eredità, mentre un quarto spetta al coniuge (Art. 542);
- se non ci sono figli, ma ci sono “ascendenti” ancora in vita (genitori o nonni), metà dell’eredità va al coniuge e un quarto agli ascendenti (Art. 544).
Le quote dell’eredità quando il coniuge è defunto
Le quote dell’eredità da destinare obbligatoriamente ai parenti cambiano quando chi fa testamento non è sposato o è sopravvissuto al coniuge. In questi casi:
- se è presente un figlio, quest’ultimo ha diritto a metà dell’eredità (Art. 537 cod. civ.);
- se ci sono due o più figli, questi hanno diritto in totale e in parti uguali a due terzi dell’eredità (Art. 537);
- se chi fa testamento non ha figli, l’eredità deve andare per un terzo agli ascendenti (Art. 538).
Come si può far valere la propria parte di eredità?
Ricordiamo infine che, in caso di assegnazioni ingiuste dell’eredità, sono i parenti che hanno subito il torto a dover impugnare le disposizioni testamentarie. In caso contrario, se cioè chi è stato danneggiato non ha agito per vie giudiziarie contro chi ha avuto più del dovuto, il testamento diventa definitivo. Il termine massimo per impugnare la ripartizione dell’eredità è di 10 anni.
Davide Basile
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento