Error in ludendo: in tema di proposizione di quote errate

     Indice 

  1. Nelle scommesse se il concessionario sbaglia a digitare il moltiplicatore da applicare ad una vincita deve pagare lo stesso?
  2. Si tratta di un palese errore materiale?
  3. E’ un elemento essenziale del contatto che determina la annullabilità?
  4. Cosa dice la giurisprudenza?

1. Nelle scommesse se il concessionario sbaglia a digitare il moltiplicatore da applicare ad una vincita deve pagare lo stesso?

In tema di scommesse tre pronunce di merito – Corte di appello di Roma 17.10.2016 (ciclismo); Corte di appello Firenze 12 luglio 2017 (basket); Tribunale di Monza 8 giugno 2021 (baseball) – fanno chiarezza sulle conseguenze sottese all’errore in cui incorra il concessionario che sbagli a digitare il moltiplicatore da applicare ad una vincita.

2. Si tratta di un palese errore materiale?

Dato di partenza – pacifico e non contestato – è che il concessionario abbia digitato, per mero errore materiale, un moltiplicatore (o quota) errato e di gran lunga superiore rispetto a quello che quest’ultimo avrebbe dovuto inserire per la scommessa sottesa all’evento sportivo di riferimento.


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3. E’ un elemento essenziale del contatto che determina la annullabilità?

In tale ipotesi, le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza sono nel senso che un tale errore abbia riguardato un elemento essenziale del contratto concluso tra le parti.  Non solo. Ricorre altresì l’ulteriore requisito della riconoscibilità dell’errore ex art. 1431 c.c., a mente del quale l’errore può dirsi riconoscibile “quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto avvedersi!

4. Cosa dice la giurisprudenza?

Si segnala anche Tribunale La Spezia 29.01.2021 resa in una vicenda nella quale il terminale aveva visualizzato tra le scommesse relative alla disciplina “Calcio” una tipologia di scommessa (la n. 56) propria del tennis. Ris. Esatto 0-2 S/N con puntata “no”.

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