In ogni modo la dottrina ritiene che, in materia penale, errore di diritto ed ignoranza, ai fini pratici, coincidano. Non così nel caso di errore di fatto, il quale soggiace ad una differente disciplina legale che non verrà analizzata con la presente scrittura.
L’errore motivo
L’errore-motivo può essere determinato sia da un errore di diritto (falsa rappresentazione o ignoranza di una norma giuridica), sia in un errore di fatto (falsa rappresentazione di una realtà fenomenica), ma ciò che ci occupa in questo caso è soltanto l’oggetto finale dell’errore. Se ricade sull’errore nel divieto, sia esso derivante da legge penale quanto extra penale, è inescusabile, come sancisce l’art. 5 C.P. secondo cui nessuno può invocare a propria scusante l’ignoranza della legge (ignorantia legis non excusat).
A delle conclusioni interessanti, ma simili, si perviene se considerassimo l’ipotesi del dubbio che un soggetto ha nei confronti di un’azione quando un’ipotesi di illiceità si affaccia nella mente del soggetto nei confronti dell’agire stesso: si avrà in tale situazione un conflitto tra due o più rappresentazioni della realtà giuridica (tale azione sarà o non sarà permessa dall’ordinamento?). Ma a questo punto il soggetto risponderà dell’illecito in ogni caso, nell’ipotesi in cui agisca nonostante il dubbio sulla liceità del suo agire, in quanto avrebbe potuto evitare la commissione del reato attivando i mezzi necessari atti a conoscere il precetto penale ostativo alla legalità del suo comportamento.
In un solo caso è possibile scusare un’azione oggettivamente illecita nel caso di “errore inevitabile di diritto” come afferma la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale: “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.” Nella motivazione di tale sentenza la Corte afferma: “chi attenendosi scrupolosamente alle richieste preventive dell’ordinamento, agli obblighi di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 costituzione, adempia a tutti i predetti doveri, strumentali, nella specie prevedibili e ciò nonostante venga a trovarsi in stato d’ignoranza della legge penale, non può essere trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri. Come è stato rilevato, discende dall’ideologia contrattualistica l’assunzione da parte dello stato dell’obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini su che cosa è vietato o comandato, ma da tale ideologia discende anche la richiesta, in contropartita, che i singoli si informino sulle leggi, si rendano attivi per conoscerle, prima di agire. La violazione del divieto di commettere reati, avvenuta nell’ignoranza della legge penale, può, pertanto, dimostrare che l’agente non ha prestato alle leggi dello Stato tutta l’attenzione dovuta. Ma se non v’è stata alcuna violazione di quest’ultima, se il cittadino, nei limiti del possibile, si è dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, 1° comma, Cost.) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua ignoranza è inevitabile, pertanto scusabile”, si è riconosciuto l’esistenza della scusabilità dell’errore di diritto “inevitabile” che si verifica quando il soggetto si trovi in uno stato inevitabile d’ignoranza del precetto penale: tale è colui che attiva tutti i mezzi necessari per conoscere la legge penale e che, nonostante l’adempimento di tutte le formalità che la legge gli offre, egli rimane comunque in stato d’ignoranza nei confronti del precetto penale “de quo”.
Successivamente a tale sentenza sono intervenute altre sentenze, questa volta, della Corte di Cassazione. A tal uopo ne citiamo qualcuna:
“Alla stregua della sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, l’errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato. Ma mentre per il comune cittadino l’inevitabilità dell’errore va riconosciuta ogniqualvolta l’agente abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale dovere è particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica. In questa seconda situazione occorre, cioè, ai fini dell’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, conseguentemente della liceità del comportamento futuro. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l’inevitabilità dell’errore su norme integrative del precetto penale addotto dall’imputato, biologo accusato di abusivo esercizio della professione medica per avere effettuato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, essendosi il medesimo limitato ad allegare alcune pronunce di giudici di merito favorevoli alla sua tesi e un avviso di natura meramente interna di una pubblica amministrazione) Cass. penale, sez. VI, 21-02-1997 (06-12-1996), n. 1632”.
La buona fede
“In materia contravvenzionale, è configurabile la cosiddetta “buona fede” ove la mancata coscienza dell’illiceità derivi non dall’ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria una equivoca formulazione del testo della norma (Cass. penale, sez. III, 21-04-1989 (08-03-1989), n. 6160).
“Nelle contravvenzioni la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve – in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all’agente – in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa. Ne deriva che difetta l’elemento psicologico, per scusabilità dell’errore, qualora l’agente abbia tratto il convincimento di liceità da un fatto positivo dell’autorità. (Nella specie l’agente si era recato in Lucca in virtù di un permesso del magistrato di sorveglianza, pur contravvenendo ad un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quella città per tre anni – la cassazione ha ritenuto corretta la decisione di proscioglimento adottata dalla corte d’appello, che aveva considerato scusato il comportamento dello imputato sia perché conforme al suddetto permesso, sia perché in precedenza il ricorrente già era stato assolto per fatto analogo (Cass. penale, sez. I, 17-07-1989 (14-07-1988), n. 10424)”.
“La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta. (Cass. penale, sez. III, 21-04-2000 (17-12-1999), n. 4951)”.
Si può quindi definire come “errore inevitabile di diritto” quell’errore che viene commesso da colui il quale, pur avendo attivato tutti i mezzi necessari affinché potesse conoscere la legge penale, pur avendo richiesto pareri ad autorità competenti autorizzate dalla legge ad agire nell’interesse di determinati soggetti giuridici, agisca senza la coscienza dell’illiceità, nonostante l’antigiuridicità obbiettiva del suo comportamento.
Sarà il giudice che di volta in volta accerterà la presenza dell’errore inevitabile di diritto il quale, una volta rilevato, renderà il soggetto non responsabile della condotta oggettivamente antigiuridica messa in essere dal tale soggetto.
Le questioni di merito
In una recente sentenza di merito (Tribunale di Reggio Emilia, 15 luglio 2019), un cittadino straniero accusato del delitto di contraffazione del contratto di lavoro necessario al rilascio del titolo di soggiorno, non si era consapevole di stare commettendo un illecito (Cass. Penale, Sez. V, n. 2506, 24/11/2016), essendosi affidato alla prestazione professionale di un’agenzia di intermediazione per l’espletamento delle pratiche di rinnovo del permesso. Secondo il giudice, la consapevolezza della falsità del rapporto di lavoro non poteva prescindere dalla conoscenza di alcune norme extrapenali integratrici del precetto: quelle che concorrono a determinare i criteri di legalità del contratto di lavoro e del rapporto giuridico da esso creato, ed in negativo delineano i contorni della condotta sanzionata. Gli atti di falsificazione sono stati in questo caso giudicati ascrivibili ad un’organizzazione attiva nel settore e con legami col territorio, come l’agenzia di intermediazione, piuttosto che all’imputato privo di tali mezzi.
Sulla questione la giurisprudenza di merito ha un andamento oscillante: nella maggior parte dei casi non si attribuisce un peso allo status di straniero in quanto tale, ma in alcuni ciò avviene grazie al corroboramento di un elemento oggettivo, quale ad esempio proprio la consulenza di “professionisti la cui opera è regolata dalla legge e dotati di specifiche competenze tecnico-giuridiche”.
La giurisprudenza di merito sembra avvalorare il legittimo affidamento del cittadino straniero nella professionalità di questi soggetti, riconoscendo la scusante dell’inevitabile ignoranza della legge penale.
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