E’ questo il principio con cui il TAR Brescia, con la sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso ammettendo alla prova orale il candidato escluso dalla Commissione con l’apposizione del solo voto numerico.
In particolare, il ricorrente aveva prodotto dei pareri pro veritate, redatti da esperti della materia, con cui erano stati confutati i voti di insufficienza assegnati su due dei tre elaborati, da parte della sottocommissione.
Con ordinanza istruttoria, il TAR Lombardo aveva ordinato la verificazione dei suddetti pareri, da parte di una diversa sottocommissione che ha giudicato, viceversa, sufficienti gli elaborati medesimi.
Di conseguenza, con la sentenza in commento, la sezione II del TAR Brescia ha accolto il ricorso, ordinando l’ammissione alle prove orali del ricorrente.
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