E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con la sentenza in rassegna, ha annullato il provvedimento di mancata ammissione della ricorrente alle successive prove orali per l’esercizio della professione forense.
In particolare, secondo il TAR salentino, per ciò che concerne la forma (ritenuta “non scorrevole” dalla Commissione) la stessa si dimostra sostanzialmente corretta ed è tutto sommato agevole la lettura del compito, in quanto:
– la ricorrente ha sviluppato l’argomento esponendo in buon ordine la successione dei passaggi (riferimento alla normativa applicabile; citazione e commento delle norme, descrizione dell’elemento materiale del reato e dell’elemento soggettivo; procedibilità dell’azione penale; conclusione);
– nei paragrafi più lunghi la punteggiatura separa i periodi, che ove necessario sono introdotti dall’avverbio “inoltre”.
Ha proseguito ancora il Collegio, quanto agli errori grammaticali, gli stessi non appaiono commessi: a tal proposito, è opportuno chiarire che manca qualsivoglia tratto di penna che li metta in evidenza, come sarebbe stato necessario in quanto, seppure l’annotazione di segni grafici non è necessaria per la valutazione del compito (potendo le singole parti essere esaminate in connessione tra loro e con riguardo all’intero sviluppo del tema), lo stesso non può dirsi allorché si riscontrino errori grammaticali che, come d’abitudine, sono segnalati almeno con la sottolineatura.
In ordine all’assenza di motivazione, poi, non può dirsi che la ricorrente non abbia argomentato il proprio parere, come si evince dalla (seppur sintetica) esposizione conclusiva, avendo in essa qualificato il rapporto tra le parti come di prestazione d’opera, considerato che, se v’è l’elemento fiduciario, ricorre l’aggravante ex art. 61, n. 11, c.p. (abuso di relazione di prestazione d’opera) ed, infine, espresso l’avviso che il reato è perseguibile d’ufficio (mentre deve ascriversi a scrupolo difensivo, nell’interesse del cliente, la precisazione della possibilità di procedere a querela di parte, “non essendo trascorsi più di tre mesi dalla conoscenza del fatto costitutivo di reato”).
Ha pertanto concluso il TAR, ritenendo illegittimo e conseguentemente annullando il giudizio negativo (25/50) assegnato all’elaborato della ricorrente, unitamente al provvedimento di non ammissione alle prove orali che ne è conseguito.
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