Esame avvocati: è illegittima la prova orale se svolta in un clima di forte ostilità

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E’ questo il principio con cui la IV Sezione del CdS ha accolta la domanda cautelare disponendo la ripetizione della prova orale dell’esame di accesso alla professione di avvocato.

Nella fattispecie, prima dell’ordinanza cautelare sulla sentenza di primo grado, era stata disposta dettagliata istruttoria chiedendo alla commissione plurime e separate relazioni sul reale andamento della seduta di esame orale, adempimento non soddisfatto in oltre tre mesi.

Pertanto, il Collegio, ai sensi degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2, cod. proc. civ. ha considerato provato quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al clima di forte ostilità in cui si era svolta la prova di esame.

 

N. 00674/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08494/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 8494 del 2010, proposto dal dottor ……., rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza del Fante, 10,

 

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I nr. 32352/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVA ORALE ESAME DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – ANNO 2008.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere **************;

Uditi l’avv. ******** per l’appellante e l’avv. dello Stato ******************* per l’Amministrazione;

 

Preso atto della mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordine istruttorio impartito con la precedente ordinanza di questa Sezione nr. 5178 del 2010;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2, cod. proc. civ. e nei limiti della sommaria delibazione propria della presente fase, va considerato provato quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al clima di forte ostilità in cui si svolse la prova di esame;

Rilevato che anche in fase cautelare ex art. 98 cod. proc. amm. è possibile adottare misure anche diverse dalla mera sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, come espressamente previsto dalla disposizione testé citata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 8494/2010) e, per l’effetto, ordina la ripetizione della prova orale oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione d’esame in composizione diversa da quella che ha già esaminato l’appellante.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida equitativamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

**************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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