Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di non ammissione agli esami orali di avvocato, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Commissione
Anche il TAR Lombardia, Sez. III, con l’ordinanza in rassegna aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale sussiste il pregiudizio grave e irreparabile atteso “che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris”.
Ha proseguito il TAR rilevando che l’Amministrazione ha l’obbligo di riesaminare gli elaborati della ricorrente mediante la rinnovazione del procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio.
Per il TAR, peraltro, l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
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