Poiché, da alcuni anni, si riscontrano percentuali di ammissione non particolarmente alte, è sempre elevato il numero di praticanti non ammessi che decide di fare ricorso al Tar.
Non ammessi agli orali? Quando fare ricorso al Tar
Innanzitutto, prima di optare per il ricorso al Tar, è opportuno che il candidato abbia la certezza di non essere nell’elenco dei nomi ammessi alla prova orale. Dopodiché potrà predisporre l’accesso agli atti presso gli Uffici competenti della Corte d’Appello, per prendere visione ed estrarre copia degli elaborati. L’analisi delle votazioni e degli eventuali giudizi riportati, è senz’altro necessaria ai fini della predisposizione di un’adeguata difesa processuale.
Per impugnare gli scritti dinanzi al Tar occorre avere delle valide e giustificate motivazioni, tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo (ovviamente da valutare caso per caso): a) il punteggio finale della prova scritta non risulta sufficientemente giustificato; b) la Commissione esaminatrice non risulta legittimamente composta; c) la Commissione esaminatrice ha violato la normativa non effettuando le operazioni volte a garantire l’anonimato degli elaborati scritti; c) gli elaborati sono stati annullati per asserita copia commessa dal candidato, senza che la Commissione abbia sufficientemente dimostrato la suddetta copiatura, ecc.
Alcune pronunce favorevoli ai candidati esclusi
Si riportano, in proposito, alcuni degli arresti giurisprudenziali ove è stata data ragione ai praticanti ricorrenti. Tra questi, la pronuncia con cui il Consiglio di Stato (n. 526/2016) ha affermato che la violazione, sotto diversi profili, della procedura d’esame determina automaticamente una lesione della regola dell’anonimato e rappresenta, di per sé, ragione di invalidità della procedura abilitativa, indipendentemente da un concreto accertamento dell’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. In questo caso il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in questione, ha ammesso in via definitiva il candidato ricorrente alla prova orale.
Ed ancora, è stato affermato che se il brano asseritamente copiato “non è esattamente identico” alla fonte e tanto meno “punto per punto”, non appare giustificato l’annullamento della prova di esame e deve essere disposta l’ammissione alla prova orale (Tar Lombardia – Milano, sez. III, n. 1644/2016). Sempre sul punto, il Consiglio di Stato (n. 5248/2015), ha chiarito che la semplice trascrizione di brani, non può essere indice di copiatura, ed ha dunque disposto la ricorrezione degli elaborati.
Sulla mancanza di motivazione nelle prove scritte d’esame, si sono espressi – tra le altre pronunce – il Tar Sicilia, sez. IV, n. 2395/2016; il Tar Campania, sez. II, n. 574/2016; il Tar Lombardia, sez. III, n. 252/2016.
Sull’illegittima composizione delle Commissioni d’esame si sono invece espressi – anche qui, tra le altre decisioni – il Tar Sicilia, sez. IV, n. 2890/2016; il Tar Lombardia, sez. I n. 1444/2016; il Tar Toscana, sez. II, n. 864/2017.
Indubbiamente, al di là della casistica giurisprudenziale, si ribadisce, il candidato deve sempre prendere in considerazione la propria specifica situazione e valutare i diversi aspetti della procedura, comprese le effettive prospettive di vittoria in giudizio, nonché, non per ultimo, i costi legati alla procedura medesima, non solo per spese di notifiche e contributo unificato, ma anche quelle legate all’assunzione di una avvocato che segua l’intera causa.
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