E’ questo il principio con cui il TAR Milano, Sez. III, con l’ordinanza in commento ha accolto l’istanza cautelare, connessa al ricorso principale proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di inidoneità alla prova orale, ordinando la ripetizione della prova medesima.
In particolare, per il TAR lombardo: va sospeso, ai fini della ripetizione della prova orale, il provvedimento con il quale una sottocommissione della Corte d’Appello di Milano ha dichiarato la non idoneità della ricorrente alla prova orale dell’esame dell’esercizio della professione di avvocato, atteso che l’amministrazione intimata, nonostante si fosse auto-vincolata alla adozione di modalità di svolgimento delle prove orali idonee ad assicurare uniformità e trasparenza nella applicazione di criteri di valutazione individuati dalla Commissione Centrale, non si è, invece, attenuta, nella specie, a siffatti adempimenti preliminari.
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