Esame avvocato: la pratica forense al tempo del lockdown
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Per coloro che si trovano ad affrontare la pratica forense in questo periodo di lockdown e di emergenza epidemiologica nazionale, soffrono la mancanza di notizie precise e tempestive da parte dei rispettivi Consigli dell’Ordine, in un clima generale confuso e sconfortante.
La chiusura degli uffici giudiziari ha portato alla revisione del sistema del tirocinio professionale forense.
Anzitutto, sono stati sospesi i colloqui per il tirocinio. Ciò si tradurrà in un’ammissione all’esame senza filtri di coloro che matureranno nei termini i 18 mesi di tirocinio.
A questi si aggiungono coloro che, per forza di cose, non avranno raggiunto la partecipazione alle venti udienze richieste dalla legge professionale forense, con riferimento al periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno 2020.
In pratica, per questi ultimi il semestre di pratica è considerato valido anche senza l’assoluzione dell’obbligo di segnare le 20 udienze nel libretto di pratica.
Infatti, l’art. 6 d.l. 22 del 2020 ha espressamente sancito che il semestre di tirocinio professionale, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
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Il tirocinio professionale diventa di sedici mesi; confermati gli scritti di dicembre 2020
Inoltre, la durata del tirocinio professionale, prevista dalla legge professionale forense della durata di 18 mesi, è invece ridotta a sedici mesi, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Durante il periodo di sospensione delle udienze sono altresì sospese tutte le attività formative dei tirocini all’interno degli uffici giudiziari, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Parimenti, gli oneri formativi previsti per il praticante dalle regole deontologiche e professionali forense si considerano, per il momento, totalmente assolti.
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Da ultimo, l’esame scritto è attualmente confermato per Dicembre 2020, come di consueto.
Questo comporterà problemi di coordinamento con tutti coloro che sono in attesa dei risultati. Lo slittamento delle correzioni comporterà, per la maggior parte di loro, l’onere di dover sostenere nuovamente le prove scritte.
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