Esame avvocato: va disposta l’ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

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E’ questo il principio con cui il TAR Lazio con l’ordinanza in rassegna, nel solco di una recente giurisprudenza in materia, ha statuito che “le esigenze cautelari della ricorrente possono essere tutelate ammettendo con riserva la predetta alle prove orali, che avranno inizio in data 2 settembre 2014 e, nelle more, disponendo la nuova correzione dei tre elaborati della ricorrente da parte di diversa Sottocommissione, nel rispetto delle garanzie di anonimato della ricorrente

 

N. 03318/2013 REG.PROV.CAU.

N. 07416/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7416 del 2013, proposto da:

……….., rappresentata e difesa dagli avv. xxxx, yyyy, zzzz, con domicilio eletto presso Studio Legale xxxx in Roma

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– la COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO PER
L’ANNO 2012-2013 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO in persona del Presidente p.t.;
– la COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO PER L’ANNO 2012- 2013 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA in persona del Presidente p.t.;
– la CORTE D’APPELLO DI ROMA — UFFICIO ESAME AVVOCATI in persona del legale rappresentante p.t.

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del verbale di correzione delle prove scritte, datato 14 marzo 2013, dal quale risulta che, nel corso della medesima seduta del 14 marzo 2013,1° Sottocommissione n. X della Corte d’Appello di Milano non ha ammesso la ricorrente alle prove orali dell’esame di Stato per l’esercizio della profes

sione di avvocato, indetto con D.M. 4 settembre 2012 per l’anno 2012 e di ogni atto a questo annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa in parte qua la Circolare 6 dicembre 2012 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia,

nonché

del giudizio finale di non ammissione alle prove orali e del consequenziale elenco degli ammessi pubblicato in data 20.6.2013 nella parte in cui non risulta indicato il nominativo della ricorrente, con condanna delle amministrazioni al risarcimento in forma specifica mediante riammissione

alla procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa ***************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, impregiudicata la valutazione nel merito della fondatezza delle censure dedotte riguardo alla illegittima composizione della X Sottocommissione esaminatrice e alla motivazione del provvedimento di esclusione – specie ove messe in relazione con la presenza di segni grafici unicamente sull’elaborato di diritto penale (reputato insufficiente con la votazione di 25/50) e non su quelli di diritto civile e amministrativo – e tenuto conto della recente ordinanza cautelare pronunziata con riferimento ad un caso analogo (cfr. Tar Lazio, n.3117/013 del 31 luglio 2013), le esigenze cautelari della ricorrente possono essere tutelate ammettendo con riserva la predetta alle prove orali, che avranno inizio in data 2 settembre 2014 e, nelle more, disponendo la nuova correzione dei tre elaborati della ricorrente da parte di diversa Sottocommissione, nel rispetto delle garanzie di anonimato della ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

Accoglie l’istanza e per l’effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato, ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali, nelle more della nuova correzione degli elaborati scritti;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 febbraio 2014;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:

***********************, Presidente

************************, Consigliere

Ines ************************, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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