Esame avvocato 2024-2025: un caso per la preparazione (estratto in PDF)

Redazione 29/08/24
Allegati

Nella preparazione all’esame da avvocato, la scrittura degli atti di diritto penale rappresenta uno degli aspetti più delicati e complessi. Questo articolo offre un esempio pratico tratto dal volume “Prova Scritta – Atti di Diritto Penale oltre 30 tracce esplicate -Esame Avvocato 2024/2025”, della collana Maggioli per la preparazione dell’esame, con l’obiettivo di fornire un modello concreto su cui esercitarsi.
Per informazioni pratiche sull’esame, consigliamo l’articolo: Esame da Avvocato 2024-2025: il bando in Gazzetta Ufficiale

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Indice

1. Mettiti alla prova con il caso pratico


Atto n. 16 – Prati verdi
Tizio e Caio, gestori di un agriturismo nel Comune di Alfa, sono proprietari di numerosi capi bovini, i quali non riescono a pascolare sui terreni appartenenti all’azienda a causa della ridotta superficie. Sicché, quei gestori, sin dall’avvio dell’attività, introducevano i bovini sul fondo confinante, presuntamente appartenente a Mevio, il quale da sempre ne curava la manutenzione. Il continuo pascolare degli animali provocava danni alle coltivazioni ivi presenti. Ne scaturiva un difficile rapporto di vicinato, nell’ambito del quale Mevio rivendicava la proprietà del terreno su cui venivano lasciati pascolare gli animali, mentre i gestori dell’azienda confinante andavano sostenendo la demanialità del medesimo fondo, nonché la sussistenza di un preciso uso civico del terreno oggetto di presunto pascolo abusivo, ciò sulla base di alcune voci circolanti nel paese. Mevio, esasperato dal protrarsi della situazione, sporgeva formale querela nei confronti di Tizio e Caio per il reato previsto e punito dall’art. 636 c.p. Il relativo procedimento veniva incardinato dinanzi al giudice di pace del Comune di Alfa, il quale, al termine del giudizio di primo grado, riteneva gli imputati responsabili di più episodi sussumibili nell’alveo del reato loro ascritto e, per l’effetto, li condannava ai sensi degli artt. 81 e 636 c.p. alla pena della multa di euro 1.000,00 ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Nelle more del termine per il deposito della motivazione della predetta sentenza di primo grado, Tizio e Caio, a seguito di indagini difensive compiute dell’incaricato difensore di fiducia, venivano in possesso di due note a firma di un dirigente dell’Ufficio regionale usi civici, Ing. Sempronio, nelle quali veniva effettivamente cristallizzata la demanialità del terreno oggetto di pascolo abusivo e la sussistenza del succitato uso civico del medesimo; inoltre veniva acclarato come Mevio non possedesse alcun titolo proveniente dalla pubblica autorità che legittimasse il suo possesso. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e Caio, evidenzi le opportune strategie difensive, anche in relazione all’atto rilevante.

2. Schema di svolgimento per l’esame


In sintesi
Atto →
atto d’appello dell’imputato
Competenza → Tribunale in composizione monocratica
Provvedimento → sentenza di condanna del giudice di pace di Alfa
Motivi → 1) insussistenza del reato contestato per mancanza dell’elemento costitutivo della altruità del fondo e contestuale istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività del trattamento sanzionatorio

3. La soluzione del caso


On. Tribunale di ____ in composizione monocratica
Per il tramite della cancelleria del Giudice di pace di Alfa
ATTO DI APPELLO
E CONTESTUALI MOTIVI
Il sottoscritto Avv. ___ del Foro di ___, difensore di fiducia, giusta nomina stesa in calce al presente atto, dei Sigg.ri Tizio, nato a ___, il ___, ivi residente alla via ____, e Caio, nato a ___, il ____, ivi residente alla via ____, condannati nel procedimento penale n. ____ R.G.N.R., n. ____ R.G. G.d.P., alla pena della multa di euro 1.000,00 ciascuno oltre alle spese processuali nonché al risarcimento in favore della parte civile costituita del danno subito e al pagamento in favore della medesima delle spese sostenute per l’esercizio dell’azione civile, per i reati p. e p. dagli artt. 81 e 636 c.p. dalla sentenza n. ___ R.G. Sent. ___ pronunciata dal giudice di pace di Alfa in data ___, con motivazione depositata oltre l’ordinario termine di 15 giorni in data ____, nella spiegata qualità e nell’interesse dei predetti imputati dichiara di proporre
APPELLO
avverso la suindicata sentenza con specifico riferimento alla condanna di Tizio e Caio in rapporto a tutti i capi e ai seguenti punti:
– accertamento del fatto;
– determinazione della pena;
– concessione dei benefici;
della stessa e, segnatamente, con precipuo riferimento al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Si deduce altresì l’omessa acquisizione di due note e dall’escussione del teste Sempronio (si veda per tale specificazione la nuova lett. b) prevista dall’art. 581 c.p.p., così come riformato a seguito della Legge Orlando) in quanto elementi di prova sopravvenuti rispetto all’istruzione dibattimentale.
Si enunciano a sostegno della presente impugnazione i seguenti
MOTIVI
1) Insussistenza del reato contestato per mancanza dell’elemento costitutivo dell’altruità del fondo. Istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per fatti sopravvenuti ex art. 603 c.p.p.
Il giudice di prime cure riteneva provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Tizio e Caio in ordine al reato allo stesso ascritto, tuttavia, nelle more dell’instaurato giudizio di secondo grado, sopravvenivano alcuni elementi di fatto che, a detta della scrivente difesa, risulterebbero dirimenti rispetto alla vicenda che occupa.
Tali elementi si sostanziano in due note redatte e sottoscritte dall’Ing. Sempronio, le quali evidenziano come il fondo oggetto di presunto pascolo abusivo posto in essere dagli odierni prevenuti non sia affatto di pertinenza del sig. Mevio, bensì appartenente al demanio pubblico. Non solo, sullo stesso grava un c.d. uso civico che rende quel fondo appartenente alla collettività comunale.
Ai sensi dell’art. 603 c.p.p., la scrivente difesa non può che formalizzare richiesta di acquisizione delle predette due note, nonché di escussione dell’Ing. Sempronio in ordine alle circostanze di fatto dallo stesso espresse nei citati scritti.
In tal senso pare il caso di rilevare come la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale riguardi nuove prove sopravvenute non acquisibili durante il primo grado di giudizio e le quali, tuttavia, parrebbero del tutto dirimenti della presente vertenza. L’omessa assunzione delle prove richieste, infatti, non permetterebbe al giudice di seconde cure di decidere validamente, non potendo ritenersi né sufficiente né legittima, nel caso di specie, una decisione allo stato degli atti che non tenesse in alcuna considerazione gli elementi emersi dalle ricerche compiute dall’Ing. Sempronio su opportuna sollecitazione difensiva.
Nel merito, mette conto rilevare come le note testé richiamate plastifichino una situazione di fatto in cui la costituita parte civile, a ben guardare, non può vantare alcun titolo legittimo di proprietà o di possesso sul fondo oggetto di pascolo asseritamente abusivo.
Il Sig. Mevio si troverebbe in una situazione di materiale possesso del fondo prolungata per un largo lasso di tempo. Tale circostanza comporterebbe, secondo l’ipotesi ricostruttiva fatta propria dal giudice di prime cure, il perfezionarsi del fondamentale elemento costitutivo dell’altruità del fondo richiesto espressamente dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 636 c.p. Sennonché, quel giudicante non teneva in dovuta considerazione un aspetto fondamentale della vicenda: il terreno adibito a pascolo illecito non era di proprietà privata bensì appartenente al demanio comunale, per di più gravato da un c.d. uso civico. Di tal che, il mero prolungato possesso del medesimo non potrebbe in ogni caso far sorgere in capo a Mevio un diritto reale “perfetto”.
Tale ipotesi ricostruttiva risulta del tutto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto civile, la quale tempo addietro ebbe a chiarire come nel demanio comunale non possano costituirsi proprietà private senza un titolo proveniente dall’autorità che ha il potere di disporre delle terre di uso civico, non valendo il prolungato possesso da parte di alcune categorie di persone a togliere il carattere demaniale a terre originariamente riservate al godimento della generalità degli abitanti (veda in tal senso Cass. civ., Sezioni Unite, n. 8673 del 1995). La medesima impostazione trova collocazione anche in ambito penale, pur caratterizzato dall’autonoma valutazione delle categorie civilistiche, nella quale si segue il principio giuridico secondo cui i fondi legittimamente rientranti nel demanio comunale d’uso civico possono volgersi in proprietà privata esclusivamente in base ad un titolo proveniente dall’autorità pubblica legittimata a disporne. In tal senso, al fine di privare del carattere demaniale tali beni riservati al godimento della generalità degli abitanti, non rileverebbe il prolungato possesso dei medesimi da parte di soggetti privati.
Invero, è solo con l’approvazione di un provvedimento concessorio legittimante il privato e della conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall’uso civico, che l’occupante privato acquisisce sul medesimo un vero e proprio diritto soggettivo di carattere reale.
Sebbene il delitto di cui all’art. 636 c.p. appresti tutela non solo al diritto di proprietà ma anche al possesso, qualora il querelante non risulti essere titolare di alcuna situazione giuridica legittimante lo jus excludendi, prevale il diritto reale di godimento del terreno pubblico di cui sono portatori gli appartenenti alla collettività comunale.
Concludendo, posto l’accoglimento dell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 603 c.p.p., all’esito della rinnovata istruttoria dibattimentale, gli odierni prevenuti dovrebbero essere mandati assolti perché il fatto agli stessi addebitato risulta insussistente.
2) Mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività del trattamento sanzionatorio.
Non appare corretta, altresì, la mancata concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p., giacché essi risultano del tutto incensurati. Inoltre, i medesimi, durante il corso della loro intera esistenza, non hanno mai tenuto comportamenti devianti. Tali elementi, unitamente al collaborativo contegno processuale posto in essere, permetterebbero di legittimamente ritenere che essi si asterranno in futuro dal commettere ulteriori reati. Sicché, il riconoscimento del predetto elemento incidentale del reato comporterebbe un’ulteriore rideterminazione in melius della pena inflitta ai prevenuti odierni. In via del tutto subordinata rispetto alle richieste anzidette si rileva, in ogni caso, l’eccessività della pena pecuniaria in concreto irrogata, stante il non particolare disvalore del fatto reato, nonché il comportamento pienamente collaborativo degli imputati e, pertanto, si inste affinché venga riformulato il trattamento sanzionatorio di cui alla sentenza di primo grado in maniera meno afflittiva per gli stessi.
Per quanto sopra esposto, con riserva di meglio specificare i motivi testé enunciati ovvero di proporne di nuovi, anche attraverso separata memoria defensionale, il sottoscritto difensore rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’On. Tribunale in composizione monocratica adito, in accoglimento delle doglianze esposte, riformare l’impugnata sentenza del giudice di pace di Alfa e, per l’effetto,
– in via principale, previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel senso indicato nel primo motivo di gravame proposto, riformare la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca di tutte le relative statuizioni civili;
– in via subordinata, riconoscere ai prevenuti le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62bis c.p., applicando la relativa diminuzione di pena, nonché riformare la pena pecuniaria comminata agli stessi imputati in primo grado applicandola in misura coincidente o prossima al minino edittale;
– infine, revocare comunque ogni statuizione civile disposta dal giudice di prime cure al termine del relativo grado di giudizio.
Con ossequio.
Luogo e data
Avv. ______
NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA
I sottoscritti Sig.ri Tizio, nato a ___, il ___, ivi residente alla via ___, e Caio, nato a ___, il ___, ivi residente alla via ___, imputati come in atti nel summenzionato procedimento penale nominano quale difensore di fiducia per il secondo grado di giudizio l’Avv. ___ del Foro di ___, cui conferiscono ogni e più ampia facoltà da legge prevista, ivi compresa quella di impugnare la summenzionata sentenza.
Dichiarano altresì di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti del presente procedimento presso e nello Studio del predetto difensore sito in ___ alla via ___
Nel contempo dichiarano, infine, di revocare ogni precedente mandato conferito.
Dichiarano inoltre di essere stati informati delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata della procedura nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; inoltre, dichiarano di aver ricevuto un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
Autorizzano, ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali.
In fede.
(Tizio)
(Caio)
Vere le firme
Avv. ____

4. Volume fonte dell’estratto


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