Esame d’avvocato e mancata ammissione all’orale

Redazione 04/06/18
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Cosa dice la giurisprudenza 

E’ sempre più vicina la data dell’esito degli scritti d’esame per l’abilitazione alla professione forense – sessione 2018. A questo proposito pare interessante soffermarsi su una pronuncia con cui il Tar Campania (n. 4964 del 10 ottobre 2017), nel respingere il ricorso di una candidata avverso la mancata ammissione alla prova orale per aver riportato un punteggio inferiore alla sufficienza, ha enunciato alcuni rilevanti principi.

Tempo esiguo di correzione degli elaborati, non denota un vizio funzionale

In particolare, nel respingere una ad una le doglianze della ricorrente, i Giudici campani hanno inteso chiarire che il tempo medio di correzione degli elaborati (nella specie ritenuto troppo breve) non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, sia in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione – e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il contestato giudizio sul singolo candidato – sia in quanto i componenti della Commissione, in ragione delle loro specifiche competenze, sono perfettamente in grado di valutare rapidamente gli elaborati, poichè nell’arco di una seduta di correzione risulta statisticamente sempre esaminata una quota apprezzabile di compiti molto succinti, non particolarmente “problematici” o con gravissime lacune, che consentono di “recuperare” tempo alle ulteriori operazioni valutative (in tal senso si veda anche, fra tutte, TAR Campania n. 5086/2016; TAR Calabria n. 1167/2015; Consiglio di Stato n. 5947/2013).

Provvedimento di esclusione, adeguatamente motivato con il voto numerico

Risulta priva di fondamento, proseguono i Giudici amministrativi, anche l’ulteriore doglianza circa l’insufficienza della motivazione espressa dalla Commissione giudicatrice unitamente all’attribuzione del mero punteggio numerico, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe risultata estremamente vaga e generica, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa. Sul punto si è già espresso da tempo il Consiglio di Stato, statuendo che i provvedimenti della Commissione esaminatrice circa l’inidoneità delle prove scritte e che non ammettono il partecipante alla prova orale d’esame d’avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici (per tutte, si veda Consiglio di Stato n. 517/2014). Quindi, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla Commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto già con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito, esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale, specie quando siano stati predisposti i criteri in base ai quali procedere alla correzione. Cosa che, nella fattispecie, è puntualmente avvenuta ad opera della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia.

Sul punto si sottolinea altresì l’intervento della Consulta, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (si veda Corte Costituzionale n. 175/2011).

La Commissione non è tenuta ad apporre segni grafici negli elaborati

Peraltro dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice, non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa. Giova in proposito rammentare – conclude il Tar Campania – che, in base all’art. 23, R.D. n. 37/1934, la commissione giudicatrice non svolge un’attività “scolastica” di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (in tal senso Consiglio Stato, n. 4295/2009). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla commissione sia per la correzione che in sede di giudizio (si veda anche Consiglio di Stato n. 2576/2009).

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Sentenza collegata

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