E’ questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da un candidato non ammesso alle prove orali del concorso per avvocati conseguendo un punteggio di poco inferiore alla sufficienza.
Per il TAR capitolino, infatti, l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo.
Ne consegue che, le Sottocommissioni, essendo vincolate nelle operazioni di correzione degli elaborati alle disposizioni di cui al verbale redatto dalla Commissione “Centrale” presso il Ministero, debbono in siffatti casi esplicitare le modalità con le quali hanno proceduto a valutare gli elaborati e, quindi, ed integrare il voto assegnato ai candidati con espressioni o manifestazioni idonee a renderne percepibile il significato.
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