Anna Costagliola
Con la sentenza n. 6761 del 4 maggio 2012, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha affermato, ricorrendo ad un’articolata argomentazione, il principio per cui la donazione non è revocabile in caso di adozione di figli maggiorenni.
Con la sentenza citata è stato infatti respinto il ricorso di un figlio adottivo maggiore di età il quale, con l’impugnazione della sentenza della Corte territoriale, lamentava la mancata revoca della donazione fatta dalla madre in favore di un soggetto terzo. A suffragare la propria pretesa, il ricorrente sottolineava come l’art. 803 c.c. attribuisca il diritto di revocare le liberalità precedentemente compiute al fine di consentire la reintegrazione del patrimonio familiare nell’interesse dei figli sopravvenuti. In sostanza, l’interesse tutelato dal legislatore attraverso l’istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è quello di consentire al genitore donante di recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali per soddisfare le esigenze fondamentali dei figli. Stante la ratio della norma, non potrebbe, per il ricorrente, in alcun modo giustificarsi la espunzione dalla sua sfera applicativa dei figli adottivi maggiorenni sopravvenuti alla donazione, giacchè le esigenze di tutela della prole e l’interesse alla reintegrazione del patrimonio familiare trovano pieno riconoscimento sia in ipotesi di procreazione naturale che di adozione di minori e di maggiori di età.
La Cassazione, nella sentenza in oggetto, non ha tuttavia ritenuto condivisibile la prospettazione del ricorrente, quanto meno con riferimento alla posizione dei figli adottivi maggiori di età, in considerazione delle peculiarità di disciplina e della funzione tipica di tale tipo di adozione. L’istituto dell’adozione cd. civile, infatti, non è finalizzato ad esigenze di protezione della prole, essendo piuttosto diretto ad assicurare all’adottante la perpetuazione di una discendenza e la trasmissione del nome e del patrimonio. Al contrario, l’adozione dei minorenni persegue il fine di garantire al minore il diritto a vivere, crescere ed essere educato e allevato da una coppia di genitori in caso di inesistenza o inidoneità di quelli biologici, realizzando l’interesse del minore ad un ambiente familiare stabile e armonioso, nel quale possa sviluppare la sua personalità nel quadro di un equilibrato contesto affettivo ed educativo. Ciò implica il pieno inserimento del minore nella comunità familiare adottiva ed il conseguente obbligo per l’adottante di mantenere, istruire ed educare l’adottato ex art. 147 c.c. Là dove, invece, come nel caso dell’adozione del maggiore di età, la finalità perseguita sia quella di assicurare all’adottante la trasmissione del nome e del patrimonio non sorgono in capo al genitore adottivo analoghi obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell’adottato.
Così precisate le diversità di struttura, funzione ed effetti tra l’adozione di minori e quella di maggiori di età, il Giudice delle leggi ha escluso la irragionevolezza della mancata estensione anche a questi ultimi della portata applicativa dell’art. 803 c.c. Per la Corte, infatti, l’istituto della revocazione della donazione ivi disciplinato risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, esigenza che si impone con l’instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione dal cui discendono nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il donante, il quale deve all’uopo poter disporre di mezzi adeguati. Se questa è la ratio dell’art. 803 c.c., risulta evidente, per gli Ermellini, come la stessa non ricorra nel caso di adozione di un maggiore di età.
Conclude, pertanto, la Corte sul punto nel senso della infondatezza delle censure con le quali, assumendosi a riferimento la posizione del beneficiario della donazione, si sostiene che unico dovrebbe essere il trattamento, per cui nella dizione «esistenza o sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del donante» dovrebbero essere inclusi i figli legittimi, i figli naturali e i figli adottivi, maggiori o minori che siano.
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