Va risarcita solo la perdita di chance di successo
Residua allora di valutare la pretesa risarcitoria di parte ricorrente. Al riguardo, resta escluso ogni ambito di risarcimento in forma specifica poiché il servizio è stato compiutamente espletato ed il risarcimento va riferito ai criteri valevoli per il risarcimento per equivalente.
Anche nella forma del risarcimento per equivalente va tuttavia esclusa la risarcibilità del danno che la ditta ricorrente intenderebbe riferire alla mancata aggiudicazione di una gara che la stessa assume spettarle. Infatti, la rilevata illegittimità della composizione della commissione esclude in radice che la gara potesse essere legittimamente aggiudicata tanto alla ricorrente che alla controinteressata.
Va invece nella specie ritenuto correttamente prospettabile il risarcimento per perdita di “chance” posto che il concetto di “perdita di chance di successo” riposa sull’inconoscibilità “ex ante” del futuro esito della procedura, essendo irrilevante ai fini di che trattasi la materiale impossibilità di esperire nuovamente la gara(cfr. C.d.S. 11/1/2006, n. 36 Sez. V).
Alla detta voce di danno occorre poi aggiungere quanto spettante a titolo di c.d. “interesse negativo”, con riguardo cioè alle spese sopportate per la partecipazione alla gara, per la preparazione dell’offerta e per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione.
Le due indicate voci di danno, avuto riguardo al costo del servizio per il lotto in questione, quantificato in euro 190.092,00, possono essere dal Collegio liquidate in via equitativa in complessi euro 10.000,00
Su detta somma compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data del provvedimento di aggiudicazione fino al deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3144).
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