Esecuzione esattoriale: la sospensione della procedura

Redazione 01/06/20

Esecuzione esattoriale: quando è possibile la sospensione?

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La esclusione del controllo giudiziario sugli atti del concessionario e della necessità di provvedimenti autorizzativi costituiscono l’aspetto caratterizzante della esecuzione esattoriale. Da ciò consegue la quasi totale assenza di ingerenza da parte del giudice della esecuzione nel procedimento esecutivo esattoriale. Ad esso, infatti, residuano solo i poteri relativi a quanto disposto dall’art. 49 d.P.R. riscossione.Sino all’entrata in vigore del d.lgs. 46/1999 la tutela del debitore esecutato era limitata solo al risarcimento del danno successivo, secondo quanto previsto dall’art. 59 del d.P.R. 602, mentre i rimedi alla esecuzione forzata esattoriale erano indicati dal combinato disposto degli artt. 53 e 54 del d.P.R. riscossione che escludevano la proponibilità delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 618 c.p.c. e, quindi, la sospensione della procedura, mentre consentivano con qualche limitazione solo la opposizione di terzo alla esecuzione.L’art. 53 disponeva che contro gli atti dell’esattore era ammissibile il ricorso all’intendenza di finanza; l’art. 54 escludeva l’ammissibilità delle opposizioni ex artt. 615 e 618 c.p.c., creando un divario di tutela tra le entrate tributarie sottoposte al d.lgs. 546/1992 (c.d. procedimento tributario) con la impugnazione presso le commissioni tributarie ai fini della sospensione per danno grave e irreparabile (art. 47 d.lgs. 546) e la disciplina delle entrate non tributarie, ove il debitore doveva sottostare all’art. 54 (ora 57) del d.P.R. n. 602/1973 che escldeva, come detto, le opposizioni all’esecuzione e la richiesta di sospensione.L’art. 19, comma primo, lett. d) ed e) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha previsto la possibilità di impugnare il ruolo, la cartella di pagamento e l’avviso di mora. Quindi, in sostanza, di contestare gli atti del concessionario del servizio di riscossione se agisce per la riscossione di crediti tributari.Infatti, l’art. 47, comma primo, ha stabilito che “il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione della esecuzione dell’atto stesso, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22”.

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Questa differenza di regolamentazione della tutela ha interessato la Corte Costituzionale, che in passato, sulla regolamentazione di cui al d.P.R. 602 ha rilevato che non era consentito né al giudice tributario, né al giudice ordinario di sospendere la esazione dei tributi. Tale potere era, infatti, di competenza della Intendenza di Finanza quale organo competente nella comparazione degli interessi contrapposti del contribuente e dello stato.La giurisprudenza costituzionale ha escluso, nell’ambito della riscossione esattoriale che la potestà cautelare del giudice costituisca una componente della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 della Costituzione.Nell’ipotesi di entrate non tributarie riscosse secondo la procedura esattoriale il debitore è legittimato a proporre un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’ente creditore ma non può adire il giudice per la tutela cautelare.La Corte Costituzionale ha costantemente affermato la legittimità del sistema dei rimedi di cui agli artt. 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e, di converso la improponibilità delle ordinarie opposizioni del codice di rito, ribadendo che nel procedimento espropriativo esattoriale il principio della esecutorietà dell’atto amministrativo si manifesta fino al punto di assicurare la sollecita riscossione delle imposte. La Consulta dopo la entrata in vigore della riforma della materia del contenzioso tributario ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233, nella parte in cui richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce, nell’ipotesi di contestazione dell’esistenza o entità del credito, all’autorità giudiziaria di sospendere l’esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria. Viene così affermato un principio fondamentale: la possibilità di chiedere al giudice di volta in volta competente, la sospensione della esecuzione. È, quindi, possibile ottenere la sospensione della esecutorietà del ruolo per la riscossione di somma liquida a titolo di sanzione per illecito stradale anche se la opposizione sia stata proposta senza aver esperito il ricorso amministrativo (Corte cost. 21 settembre 1995, n. 437).
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