Precetto: quale sorte se l’esecuzione inizia nei confronti di un solo condebitore?
Con l’ordinanza n. 5099 del 5 marzo scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di procedimento di esecuzione, con riferimento all’interruzione del termine di efficacia del precetto. Premesso che la legge stabilisce che il precetto perde efficacia qualora non sia promossa l’esecuzione entro 90 giorni dalla sua notificazione, l’interrogativo rimesso alla Corte riguarda l’ipotesi in cui l’esecuzione venga iniziata nei confronti di uno solo dei condebitori intimati con l’atto precedente di precetto. Più precisamente, la Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire se in tale ipotesi, l’interruzione dell’efficacia si estenda o meno nei confronti degli altri condebitori. A tale interrogativi i giudici di legittimità hanno dato risposta negativa, affermando che l’interruzione opera solo in relazione al soggetto, nei confronti del quale è stata avviata la procedura esecutiva. Nella fattispecie in esame, è stato rigettato il ricorso di un istituto bancario che, in forza dell’unità delle ragioni creditorie, aveva ritenuto interrotto il termine nei confronti di tutti i propri condebitori.
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Le strutture societarie: caratteristiche a confronto
La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.
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L’unitarietà sostanziale e non di rito del rapporto di credito
A fronte della doglianza rappresentata dalla banca ricorrente,secondo cui la notifica dell’atto di pignoramento nei confronti di un solo condebitore, interrompe il termine dei 90 giorni nei confronti di tutti, la Suprema Corte ha invece rilevato che l’unitarietà del rapporto creditorio vale sì sul piano sostanziale, ma essa non opera altresì sul piano esecutivo, dove ciascun soggetto deve essere destinatario dell’atto della procedura entro i termini di legge previsti. L’azione esecutiva è individuale, dovendo porre ogni debitore nella condizione di poter adempiere spontaneamente prima di essere sottoposto ad esecuzione, ovvero di difendersi nell’ambito del procedimento relativo.
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