Esecuzioni: la nuova tutela del credito

Redazione 27/02/18

Modalità nuove di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

Per accelerare l’iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero d’importanti risorse di personale di cancelleria è stata favorita la sinergia con la collaborazione del creditore procedente e con lo strumento telematico.
A partire dal 30 giugno 2014 ex art. 16-bis d.l. 179/2012, è stato necessario prevedere un adeguato intervento normativo sul piano processuale poiché sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile ha previsto che il pignoramento sia trasmesso direttamente dall’ufficiale giudiziario in cancelleria.
Ne consegue che il fascicolo dell’esecuzione deve essere formato
dal cancelliere nell’apposito registro informatico.
In ipotesi, poi, di pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento, il creditore può non dare corso all’esecuzione, non depositando l’istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo.
In questi casi all’iniziale iscrizione nel registro del procedimento
non segue alcuna attività successiva e neanche alcuna annotazione.
La finalità di rendere celere il procedimento di esecuzione attraversa completamente lo stesso, quasi che il debito essendo una patologia dell’accordo economico tra le parti, continui nella sua conclusione diretta a non essere incluso nella vita giudiziale del procedimento di recupero.

La tutela del debitore

La legge 108/1996 ha creato la nozione di tasso-soglia, limite oltre il quale gli interessi sono usurari.
Esso è stato individuato in una maggiorazione del 50% rispetto al tasso effettivo globale medio, rilevato dal Ministero dell’economia con periodicità trimestrale e per categorie omogenee di operazioni (art. 2, comma quarto l. 108/1996).
Il tasso anti usura viene rilevato trimestralmente dalla Banca D’Italia ed è ottenuto come media dei tassi effettivi globali, ossia comprendenti anche spese e commissioni, praticati dal sistema bancario e finanziario.
Al fine di determinare il tasso usurario, ai sensi dell’art. 2 legge n. 108/1996, i tassi di interesse rilevati per essere considerati usura, debbono essere aumentati della metà, cioè, il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà.
Solo allora si è puniti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 644 del codice penale, cioè superata la soglia di cui sopra il fatto è considerato dalla legge come reato penale.
Tuttavia, i tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni bancarie rilevate, si attesta a 0,73 punto percentuale.
Le operazioni su cui applicare la legge anti usura sono le seguenti: apertura di credito in conto corrente, anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuate dalle banche, factoring, credito personale ed altri finanziamenti alla famiglia effettuati dalle banche, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, leasing, credito finalizzato all’acquisto rateale e credito revolving, mutui con la garanzia reale, ovvero relativi al mutuo a tasso fisso ed al mutuo a tasso variabile.

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Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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