Esenzione IVA per raccolta di scommesse sportive e giochi pubblici

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con le risposte n. 477/2022 e n. 480/2022, ha chiarito che le attività – necessarie e indispensabili – in materia di raccolta di scommesse sportive e dei giochi pubblici sono esenti IVA.                                                                                                                                   

    Indice

  1. Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche
  2. Servizi resi da intermediari nell’ambito dell’attività di raccolta dei giochi pubblici
  3. Normativa di riferimento

1. Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 477/2022, ha spiegato che tutte le attività necessarie e indispensabili per eseguire la raccolta dei giochi sono esenti dal pagamento IVA.

Nella vicenda in scrutinio, la società istante, sia per l’offerta delle scommesse sportive sia per la raccolta delle giocate inerenti – nei punti vendita e telematicamente – utilizza una piattaforma propria capace di rapportarsi con le piattaforme di altri operatori, dal carattere internazionale, in modo da circoscrivere l’evento sportivo che sarà oggetto di scommesse. In merito allo stesso, provvede a delineare la scelta  delle varie scommesse da proporre, attribuire le quote da offrire ed effettuare la refertazione automatizzata degli esiti ( es. punteggio parziale o finale dell’evento sportivo). La mansione esercitata dai fornitori non si sostanzia in una mera fornitura di dati, ma in una complessa attività di assistenza informatica che non è soggetta ad IVA. Invero, la determinazione dei servizi erogati dai fornitori della società istante che, sul piano tecnico, possano considerarsi funzionali e necessari alla gestione complessiva delle scommesse sportive offerte agli avventori presume un riscontro ad opera della società stessa.

2. Servizi resi da intermediari nell’ambito dell’attività di raccolta dei giochi pubblici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 480/2022, ha ribadito (quanto espresso nella risposta 477/2022 di cui sopra) che tutte le attività necessarie e indispensabili per eseguire la raccolta dei giochi sono esenti dal pagamento IVA. L’identificazione del sistema IVA adottabile alle prestazioni delle attività svolte dai procacciatori in esecuzione dei patti conclusi con la società istante nell’ambito della raccolta delle scommesse nonché dei giochi pubblici suppone, tuttavia, un riscontro di circostanze fattuali da parte della società stessa in termini di necessarietà ed indispensabilità dei servizi.

Nella vicenda in scrutinio, la società istante ha provveduto ad affidare a soggetti terzi cd. procacciatori l’individuazione dei punti vendita necessari per mettere in commercio i giochi. La società, inoltre, si lega nei confronti dei procacciatori alla corresponsione di somme dovute per la stipulazione di nuovi contratti ad opera di una sottorete di negozi. Un corrispettivo ulteriore è dovuto in caso di conseguimento di un “profitto target” annuale ad opera delle sottoreti. La porzione del corrispettivo inerente i rinnovi e che potrebbe costituire la remunerazione della garanzia, accettata dai procacciatori, del mantenimento del contratto di commercializzazione siglato con i punti vendita delle sottoreti per l’intera durata della nuova concessione che verrà assegnata alla società istante all’esito della nuova procedura di selezione indetta dall’ADM, non assume, ai fini IVA, un’autonoma rilevanza rispetto al servizio di intermediazione reso dai procacciatori. Le somme dovute dai procacciatori, a titolo di penale, per il caso di recesso dei punti vendita dal contratto di commercializzazione o a titolo di indennità per il caso di risoluzione anticipata del contratto hanno natura risarcitoria e sono escluse da IVA per assenza del presupposto oggettivo. Giova ricordare che ai corrispettivi per il rinnovo e per il raggiungimento di profitti si applica la ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi -.

3. Normativa di riferimento

Giova ricordare che l’IVA è esente per:

  • “le operazioni inerenti all’esercizio le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale    273  del  26  novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”; (art. 10, co. 1, n. 6 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto -);
  • “le operazioni  relative  all’esercizio  delle  scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”; (art. 10 c. 1 n. 7 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
  • “le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da  1 a 7 nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi  anche  in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio  italiano  dei  cambi,  ai  sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto”; (art. 10 c. 1 n. 9 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Avvocato Rosario Bello

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