La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con il comunicato stampa n. 143/2023, ha reso noto che il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione europea che, nel 2016, ha ritenuto che il regime di esenzioni fiscali a società appartenenti a gruppi multinazionali violasse le norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
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Indice
1. Il caso belga di esenzioni fiscali per multinazionali
Fin dal 2005 il Belgio applica un regime fiscale che esonera determinati utili delle entità belghe integrate in gruppi multinazionali di società. Tali entità possono giovare di una decisione anticipata dell’amministrazione fiscale belga (tax ruling), in particolare qualora centralizzino attività in Belgio, vi creino posti di lavoro o vi effettuino investimenti. Soddisfacendo detti requisiti, non sono gravati dall’imposta sulle società gli utili in eccesso, ovvero quelli che superano gli utili che autonome entità comparabili avrebbero conseguito in simili contesti.
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2. La decisione del 2016 emessa dalla Commissione europea e il successivo iter processuale
Nel 2016 la Commissione europea ha constatato che suddetto sistema di esenzione, rappresentava un regime di aiuti di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno. Sulla scorta di tale considerazione ha disposto il recupero degli aiuti concessi, in tal modo, a 55 società beneficiarie.
Su istanza belga supportata anche da diverse società beneficiarie, il 14 febbraio 2019, il Tribunale dell’Unione Europea annullava la decisione della Commissione. La Corte di Giustizia,in data 16 settembre 2021, adita in sede di impugnazione ha annullato la sentenza del Tribunale considerando corretta la contestazione mossa dalla Commissione circa l’esistenza di un regime di aiuti, rinviando innanzi al Tribunale la causa affinché quest’ultimo decidesse sulla qualificazione di detto regime come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107[1] TFUE[2].
In un contesto del genere il Tribunale, in data 20 settembre 2023, nella causa T-131/16 RENV, si è pronunciato dichiarando che la Commissione ha ritenuto, nel 2016, che il regime fiscale belga relativo agli utili in eccesso violasse le norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Il Tribunale, quindi, ha respinto ogni istanza belga.
Il Tribunale ha ritenuto che:
- la Commissione Europea abbia concluso correttamente circa il conferimento di vantaggi fiscali conferiti dal Belgio a gruppi multinazionali operanti sul proprio territorio. Detto regime creava era selettivo poiché determinava delle differenziazioni tra operatori che si trovavano in una situazione di fatto e di diritto comparabile. Infatti, le entità appartenenti a un gruppo multinazionale che hanno beneficiato dell’esenzione degli utili in eccesso hanno ricevuto un trattamento differenziato rispetto ad altre entità assoggettate all’imposta sulle società in Belgio che non ne hanno beneficiato;
- la constatazione della Commissione secondo la quale il regime in commento era selettivo in quanto non era accessibile a società che avevano deciso di non effettuare investimenti in Belgio, di non centralizzarvi attività e di non crearvi posti di lavoro. Inoltre, il regime in questione era selettivo anche perché non era accessibile alle imprese appartenenti a un gruppo di piccole dimensioni.
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Note
- [1]
L’art. 107 del TFUE, testualmente, dispone che: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.” - [2]
Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea è stato ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell’8 agosto 2008 -.
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