Esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Redazione 11/09/04
Dott. Cristiano Brunelli

Il reato in oggetto occupa un ruolo di primaria importanza all’interno del capo III, dedicato alla tutela arbitraria delle private ragioni, del titolo III libro II del codice penale[1].
Il soggetto attivo del reato, come indicato dal dettato normativo dell’art. 392 c.p., può essere chiunque, compreso il titolare del diritto vantato, non essendo necessaria la sussistenza dei requisiti indicati dal codice civile[2]; tuttavia agente può configurarsi anche colui il quale esercita il diritto pur non essendone il titolare, come colui che è in possesso di una qualsiasi cosa o ne detenga il possesso solo esclusivamente in via di fatto[3].
Presupposto necessario è il preteso diritto; invero l’autore, dal punto di vista soggettivo è tenuto ad agire nella piena consapevolezza e convincimento del proprio operato pur non essendo necessario, ai fini del reato, la fondatezza giuridica della pretesa che si vuole far valere[4]; l’ordinamento giuridico sanziona infatti unicamente l’antigiuridicità dei modi attraverso i quali l’autore esercita il proprio diritto.
Dal punto di vista strettamente oggettivo non è richiesto che l’oggetto materiale dell’azione del reo esista realmente essendo sufficiente per la sussistenza del reato de qua il libero convincimento dell’agente come risultato di fatti e circostanze che lo abbiano indotto conseguentemente alla tutela del tutto arbitraria delle proprie ragioni senza rivolgersi all’autorità giudicante competente; dunque il soggetto agente diviene reo per il fatto di aver sottratto alla competenza del giudice la valutazione del caso specifico distraendo su di sé il potere in questione ed esercitandolo in modo antigiuridico[5].
Sussiste quindi il reato sia quando la fondatezza della pretesa costituisca buona fede in capo all’agente convinto dunque di agire in piena legittimità giuridica ed anche nel momento in cui il reo voglia far valere un proprio diritto, realmente esistente e degno di tutela, ma sottraendolo comunque all’azione del tribunale competente[6].
La condotta del soggetto deve essere diretta conseguenza di una contesa, giuridica o di fatto, che interessi il diritto o la pretesa già in essere precedentemente all’esercizio dell’azione penalmente rilevante[7]; di conseguenza si suppone la contestazione del soggetto passivo realizzandosi in tale contrasto la natura dell’incriminazione[8].
Indubbiamente deve per forza di cose trattarsi dell’esercizio di un diritto soggettivo e non di una potestà pubblica[9]; a conferma di tutto ciò la Suprema Corte si è pronunciata escludendo dalla fattispecie incriminata tutte quelle azioni che il soggetto agente può compiere ma che in realtà sono riservate all’esercizio dei pubblici poteri[10].
Il reato in oggetto, con l’esercizio della violenza sulle cose, non sussiste nell’ambito dei diritti reali se non ad eccezione dei casi in cui l’oggetto è in possesso altrui[11]; allo stesso modo i diritti personali di godimento[12].
Elemento imprescindibile della condotta in ipotesi è rappresentato dal fumus boni iuris a sostegno e soprattutto a giustificazione della mancata sottoposizione al giudizio del giudice della pretesa che si intende tutelare[13].
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è imputabile oltre che a titolo di dolo generico anche per quello specifico costituito dalla finalità di realizzare il diritto preteso; la volontà cosciente si individua nell’intenzione dell’agente di veder attuato un proprio diritto attraverso la personale attività a ciò finalizzata pur potendo ricorrere al giudice.
Il dolo che anima l’azione del soggetto diverge dalla buona fede che ne rappresenta il presupposto: egli agisce, con mezzi illeciti, per arrivare alla realizzazione di un diritto che ritiene perfettamente lecito (al contrario non agirebbe)[14].
Il delitto di cui all’art. 392 c.p., relativamente ai diritti reali, è configurabile unicamente nel momento in cui la res non sia in possesso del reo ma al contrario in mani altrui[15].
Difatti, escluse le fattispecie di possesso comune dove le situazioni degli altri possessori sono turbate o modificate dall’attività contra legem anche di un solo soggetto, l’autore del reato può identificarsi esclusivamente in colui che non si trova nella situazione di possesso del bene, verificandosi in tal modo il disturbo al godimento, fatto costitutivo del delitto[16].
L’istituto del reato complesso consente l’assorbimento di tutte quelle ipotesi criminose che, pur costituendo autonomamente azioni delittuose, risultano in questo caso essere elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato in esame, quali il danneggiamento nell’ipotesi di cui all’art. 392 c.p. o la minaccia e le semplici percosse nell’ipotesi di cui all’art. 393 c.p.[17]; si ha invece concorso di reati nel momento in cui l’agente vada oltre tali limiti[18].
La violazione di domicilio resta assorbita nel delitto di ragion fattasi esclusivamente nel caso in cui il soggetto si introduca e permanga nell’abitazione altrui senza consenso e non quando si appropri di oggetti rinvenuti al suo interno; in tal caso egli viola tanto le regole a salvaguardia dell’inviolabilità del domicilio quanto quelle di cui all’art. 392 c.p. rendendo così irrilevante la conoscenza sul dolo, in questo caso diretto, in quanto finalizzato all’esercizio arbitrario della propria azione[19].
Qualora il reo, con l’uso della violenza, si introducesse in casa altrui con il preciso intento di sottrarre un oggetto specifico ed al tempo stesso preteso, risponderebbe per concorso di reati tra il delitto in discussione e quello di violazione di domicilio[20].
Soggetto passivo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e legittimato all’esercizio del diritto di querela è colui che vede turbato il suo possesso di fatto.
Dott. Cristiano Brunelli
Note:
[1] Così l’art. 392 c.p., “Chiunque , al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico”.

[2] In tema, Cass., 21 dicembre 1979, Spinelli, in Cass. pen. Mass .ann., 1981, 1211; Cass., 6 marzo 1957, Caravappa, in Riv. Pen. 1958, II, 76; Arch. Pen.1958, II, 171; Cass., 10 marzo 1983, Ligori, C.E.D. Cass., n. 158844; Cass., 30 aprile 1985, Chiacchiera, in Giust. Pen., 1986, II, 516.

[3] Cass. 10 luglio 1958, Giannini ed altri, in Giust. Pen., 1959, II, 195; Cass., 12 dicembre 1957, Biancardi, in Giust. Pen., 1958, II, 646.
[4] Cass., 5 ottobre 1977, Elia e altro, in Riv. Pen., 1978, 660; Cass. pen. mass. Ann., 1979, 803; Giust. Pen., 1978, II, 511; Cass., 9 marzo 1978, Schiappati, ivi, 1980, 59.
[5] Cass., 14 luglio 1994, Massimino, C.E.D., Cass., n. 199373.
[6] Cass., 26 aprile 1974, Ciucci, in Cass. pen, Mass. Ann., 1975, 766; giust. Pen., 1976, II, 407; Cass., 3 giugno 1980, Tornello, in C.E.D. Cass., n. 146137.
[7] Cass., 11 febbraio 1999, Palazzolo, in Cass. pen., 2000, 592.
[8] Cass., 26 maggio 1980, Cocchiera, in Giust. Pen., 1981, II, 490; Cass., 21 maggio 1985, Rosin e altro, in Riv. Pen., 1985, 971.
[9] Cass., 4 maggio 1977, Natale, in Cass. pen. Mass. Ann., 1979, 327.
[10] Cass., 29 settembre 1972, Garris, in Giust. Pen., 1973, II, 191; Giur. It., 1973, II, 454.
[11] Cass., 13 novembre 1981, Papa, in Giust. Pen. 1982, II, 648; Cass. pen. 1983, 612; in senso conforme, Cass., 26 marzo 1985, Pirola, in Giust. Pen. 1986, II, 516; Cass. pen. 1986, 1935.
[12] Cass., 7 maggio 1985, Spallinà, in Riv. pen. 1986, 516; Cass. pen. 1986, 1766.
[13] Cass., 17 ottobre 1957, Longo e altro, in Riv. Pen., 1958, II, 703; Riv. It. dir. proc. pen., 1958, 843.
[14] Cass., 25 gennaio 1955, Braglia, in Riv. pen., 1955, 740.
[15] Cass., 7 novembre 1996, Martorano, in Cass. pen., 1997, 3013; Cass., 28 febbraio 1959, Lo Prete, in Giust. Pen., 1959, II, 1094.
[16] Cass., 11 maggio 1959, Ascani, in Giust. Pen., 1960, II, 51; Cass., 26 gennaio 1961, Cagliari, in Mass. Pen. 1962, 124; Giust. Pen. 1961, II, 728.
[17] Art. 393 c.p., “Chiunque, al fine indicato nella’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino ad una anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi”.

[18] Cass., 20 giugno 1980, Notarangelo, in Cass. pen. Mass. Ann., 1981, 1989; Giust. Pen. 1981, II, 303.
[19] Cass., 25 maggio 1955, La Cognata, in Giust. Pen. 1956, II, 19; Riv. pen. 1955, II, 1007; Cass., 10 febbraio 1976, Perazzolo, in Giust. Pen. 1977, II, 12.
[20] Cass., 9 maggio 1962, Bresciani, in Cass. pen. mass. Ann. 1962, 871; Cass., 24 giugno 1968, Puntin, in Giust. Pen. 1969, II, 419; Cass. pen. Mass. Ann. 1969, 1375.

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