È possibile esercitare la professione forense e insegnare, in contemporanea?
La risposta è affermativa, e la legittimazione proviene da due fonti:
- l’art. 19 della l. n. 247/ 2012, rubricato “Eccezioni alle norme sulla incompatibilità”, dove al c. I si statuisce che In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Tuttavia, con una Nota a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense (22 gennaio 2013), è stato precisato che dalla disciplina in parola sono esclusi gli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge(art. 65 co. 3), e che con l’espressione “docenti” di cui al c. II si intendono i professori ordinari e associati di ruolo.
- la nota MIUR n. 17263 del 06 dicembre2013: l’articolo 508 del D.Lgs. n. 297/94 e, più precisamente, il comma 15, legittima il personale docente all’esercizio di libere professioni (come, appunto, quella di avvocato), compatibilmente con l’orario di servizio e fatta salva ogni variabile pregiudizievole all’assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Le puntualizzazioni giurisprudenziali
Nel corso degli anni, ulteriori precisazioni sono state fornite dalla giurisprudenza, che ha dettato alcuni principi ermeneutici della fonte primaria, per cui il docente/avvocato:
- può svolgere attività di insegnamento unicamente in materie giuridiche;
- non può assumere il patrocinio legale in controversie, ove risulti parte l’amministrazione scolastica;
- non può assumere incarichi professionali conferiti dall’amministrazione scolastica.
Il vincolo dell’insegnamento in materie giuridiche per gli iscritti post 2013
L’articolo 19 della l. n. 247/2012 non riguarda gli avvocati iscritti all’albo già alla data di entrata in vigore della stessa legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall’articolo 3, c. IV, del R.D. n. 1578/1933. Ne consegue che il docente/avvocato, iscritto all’albo in data anteriore al 2 febbraio 2013, può continuare a esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche. Più precisamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949) hanno chiarito che nel nuovo ordinamento professionale forense (delineato dalla Legge del 2012) sussiste incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, tuttavia ancora in corso al momento di entrata in vigore dello ius superveniens, ove il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell’ordine non era ancora scaduto. Per l’effetto, l’insegnante elementare, anche se part time, non può iscriversi all’albo degli avvocati, per l’assorbente motivo che non insegna materie giuridiche: la riforma del 2012, infatti, ha ulteriormente ristretto la precedente eccezione al divieto di esercizio della professione forense per i lavoratori subordinati, prevedendo che non tutti gli insegnanti, bensì soltanto quelli in materie collegate, possano essere anche avvocati.
L’autorizzazione del dirigente scolastico e divieto di patrocinio contro la scuola di appartenenza
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza 17 ottobre 2018, n. 26016) ha chiarito che l’insegnante di una scuola superiore può svolgere l’attività di avvocato, previa autorizzazione del dirigente scolastico, il quale, tuttavia, può impedire al docente/legale di assumere le difese in controversie in cui assume la qualifica di parte la stessa scuola di appartenenza. Più precisamente, ove il preside ravvisi potenziali profili di interferenza tra l’assunzione del patrocinio legale e i compiti istituzionali, può subordinare l’autorizzazione al divieto di operare in conflitto di interessi. Pertanto, l’amministrazione scolastica può valutare in concreto la legittimità dell’assunzione del patrocinio legale da parte dell’insegnante che presta servizio, oltre che individuare le attività le quali, in ragione dell’interferenza coi compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con peculiare riferimento all’assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte. Ancor più in dettaglio, sempre in tema di compatibilità tra la professione di avvocato e l’impiego pubblico, per effetto della mancata disapplicazione del c. 58 bis dell’art. 1 del D.Lgs. n.662/1996 (introdotto dal d.l. n. 79/1997, convertito con modificazioni in l. n. 140/1997, da parte dell’art. 1, c. 1, della l. n.339/2003), all’amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell’assunzione del patrocinio legale da parte dell’insegnante che ivi presti servizio, nonché l’individuazione delle attività che, in ragione dell’interferenza coi compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con peculiare riferimento all’assunzione della difesa in controversie di cui risulti essere parte la medesima amministrazione scolastica.
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