Quando esistono esigenze di eccezionale rilevanza per mantenere la custodia cautelare in carcere per un soggetto ultrasettantenne ai sensi dell’art. 275, comma 4, c.p.p.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: violazione dell’art. 275, co. 4, c.p.p. (divieto custodia cautelare in carcere per ultrasettantenne)
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare proposto avverso un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale era stata rigettata la istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce quanto segue: “Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione e, con un unico motivo, costui deduceva violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e carenza di motivazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all’articolazione territoriale di un’associazione mafiosa (Sez. 6, n. 19848 del 28/03/2023).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando esistono esigenze di eccezionale rilevanza per mantenere la custodia cautelare in carcere per un soggetto ultrasettantenne ai sensi dell’art. 275, comma 4, c.p.p..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all’articolazione territoriale di un’associazione mafiosa.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di codeste esigenze.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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