E’ noto che dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi d’impresa – ossia il D.Lgs. n. 14/2019 – e il ruolo dei professionisti incaricati di affiancare l’imprenditore nella risoluzione della crisi aziendale, assume grande centralità. I professionisti della crisi, devono esser sempre più preparati e specializzati, questo è quanto emerge dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si passa dalla figura dell’esperto indipendente, a quella dell’advisor dell’azienda, al gestore della composizione della crisi, all’attestatore, al curatore, all’ausiliario, al controller, al perito estimatore, al commissario giudiziale, al liquidatore, al commissario giudiziale, al revisore, consulente del lavoro e al giurista d’impresa. Sarà necessaria, talvolta, per risollevare le sorti dell’azienda in difficoltà, una squadra multidisciplinare di professionisti con competenze diverse.
Con il D.Lgs. n. 83/2022, ormai ridenominato come “il correttivo del correttivo”, si è data attuazione alla Direttiva UE 2019/1023, confermando l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 15.7.22 e facendo un’operazione di trasposizione e adattamento all’interno di un unico codice che ha riformato la legge fallimentare, delle disposizioni: del D.L. 118/2021 ( convertito nella L. 147/21) in materia di composizione negoziata della crisi; della L.3/12 riformata alla L. 176/2020, inserendo tutti gli strumenti di composizione e risoluzione della crisi a cui possono rivolgersi tutti, dal consumatore, all’impresa piccola, media o grande, sia essa commerciale, industriale o agricola.
Indice
- L’Albo unico dei gestori della crisi e dell’insolvenza
- Un professionista ad hoc per ogni procedura prevista dal codice
- Le figure professionali richieste per la composizione negoziata e l’elenco degli esperti indipendenti
- Gli O.C.C. e i gestori della crisi da sovraindebitamento
1. L’Albo unico dei gestori della crisi e dell’insolvenza
Al contempo e in vista della predetta entrata in vigore del C.c.i.i., è avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022 – in vigore dal 6 luglio – trovando così attuazione l’articolo 356 del Cci, ossia l’Albo nazionale già previsto nel testo del 2014 ma che era in attesa del decreto di regolamentazione e attuazione dell’Albo dei gestori della crisi, vale a dire dei professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza: curatori, commissari e liquidatori giudiziali. Il decreto n. 75, disciplina, dunque, le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del ministero della Giustizia e i contributi per l’iscrizione all’albo. Per cui i vecchi elenchi dei curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali presenti in ogni tribunale, verranno sostituiti da un unico Albo nazionale, che prevede il criterio della rotazione degli incarichi che possono essere affidati ai professionisti, come avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, manager d’azienda o figure professionali che hanno avuto esperienze e funzioni di direzione e di controllo all’interno delle impresi, ovvero anche esperti in liquidazione delle aziende insolventi.
Formazione richiesta?:
-Sarà necessario, per esser inseriti nell’Albo, l’aver svolto 40 ore (per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) o di 200 ore (per i manager) e fare un tirocinio di sei mesi. Serve poi un aggiornamento biennale di 40 ore. Per queste ore di formazione professionale specifica e dedicata, non sono cumulabili o conteggiabili le ore di formazione (55) conseguite per divenire esperto indipendente o le ore (40) per diventare gestore della crisi da sovraindebitamento.Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione, l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del già menzionato D.M. 202/2014.
Chi potrà iscriversi ?
Possono ottenere l’iscrizione all’albo i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), Codice e che dimostrino di avere assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), D.M. 202/2014 e successive modificazioni.
-Persone fisiche iscritte agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
-studi professionali associati o società tra professionisti, se i loro soci appartengono alle categorie professionali sopra menzionate;
-persone fisiche che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, comprovando le adeguate capacità imprenditoriali e a condizione non sia intercorsa nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
-i soggetti che documentino di essere stati nominati, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Tuttavia si resta in attesa dell’emanazione del decreto dirigenziale della Giustizia che conterrà le indicazioni specifiche sulle tecniche di inserimento dei dati degli iscritti e presentare le domande di iscrizione, con il relativo modulo di domanda da firmarsi digitalmente, da inviarsi in via telematica. In ogni caso vi è già stato il primo popolamento, riservato ad avvocati e commercialisti con esperienza pregressa, lo stesso dicastero avrà 90 giorni di tempo per l’esame delle istanze (dal primo popolamento sono invece esclusi i consulenti del lavoro e i manager).
Per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi è richiesto un contributo di 150 euro, che viene ridotto a 50 euro per la quota annuale.
2. Un professionista ad hoc per ogni procedura prevista dal codice
Nel Codice della crisi sono previsti diversi percorsi e procedure, si pensi alla composizione negoziata, che a sua volta può aprire le porte per le diverse opzioni si risoluzione della crisi e dell’insolvenza, come i quadri di ristrutturazione preventiva (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati).
Gli strumenti possono essere di tipo stragiudiziale e/o giudiziale e possono portare al risanamento, in previsione della continuità aziendale, quando l’impresa ha ancora da dire qualcosa al mercato e non è decotta, ma può esser salvata attraverso un’adeguato piano finanziario e di ristrutturazione; oppure percorsi di liquidazione, anche semplificati dell’impresa insanabile; ebbene per la molteplicità di soluzioni previste, il codice sembra richiedere, in pari misura, una varietà di professionisti in funzione dei differenti strumenti che si possono adottare a seconda della tipologia del soggetto a cui vanno ad applicarsi e della situazione di pre crisi o di crisi in cui lo stesso si trova. Cerchiamo qui di seguito di ricordarli.
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3. Le figure professionali richieste per la composizione negoziata e l’elenco degli esperti indipendenti.
Se l’impresa, di qualsiasi dimensione essa sia, si trova in una fase non di degrado finanziario e patrimoniale e mira a trovare accordi con i diversi creditori o interlocutori, al di fuori della tradizionale singola transazione ( priva di garanzie e delle misure protettive), potrebbe scegliere, su base volontaria, l’opzione della composizione negoziata della crisi, applicata dal 15 novembre 2021 e attivabile solo su richiesta dell’imprenditore, sia
commerciale che agricolo, senza limitazioni di tipo dimensionale.
L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, rivolgendosi alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento del proprio territorio, può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il soggetto incaricato dovrà agevolare le trattative dell’imprenditore, avendo come l’obiettivo il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza
Questo strumento consente, dunque, all’imprenditore, di esser aiutato da un esperto terzo e indipendente, nell’avvio o prosecuzione di trattative, singole o bilaterali, con i creditori interessati, da svolgersi in modo riservato e tutelante l’impresa.
L’esperto han la funzione di agevolare le trattative tra debitore e soggetti interessati per il superamento della crisi, questi valuterà, se per l’impresa che ha fatto richiesta di accesso alla composizione negoziata sussistono o meno concrete prospettive di risanare gli squilibri a causa dei quali l’impresa ne ha richiesto la nomina.
Chi può essere esperto indipendente?
Gli esperti sono nominati dalla Commissione presso la CCIAA, individuati dall’articolo 2, lettera o-bis) e dall’articolo 13, comma 6, Codice.
I professionisti in questione devono possedere un minimo di esperienza in materia di crisi d’impresa; possono essere avvocati e commercialisti che devono avere almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale e documentare di aver maturato precedenti esperienze proprio nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, oppure iscritti all’albo dei consulenti del lavoro che abbiano collaborato almeno tre volte a concludere accordi di ristrutturazione omologati, accordi sottostanti a piani attestati o concordati con continuità aziendale omologati.
Possono essere esperti indipendenti anche coloro che al di fuori degli albi professionali documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese le cui ristrutturazioni abbiano avuto il medesimo esito di cui sopra, purchè successivamente non sia stato dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) o accertato lo stato di insolvenza – cioè ristrutturazioni con esito positivo.
Formazione richiesta?
E’ richiesta la formazione obbligatoria di 55 ore, nelle materie dettagliate dal ministero della Giustizia con il decreto del 28 settembre 2021.
Quali sono le altre figure professionali della crisi d’impresa?
Gli esperti possono a loro volta nominare degli ausiliari ( articolo 16, comma 3, Codice2) e/o creare una squadra di esperti con competenze specifiche per il caso affidato); invero gli ausiliari possono esser nominati anche dal Tribunale ai sensi dell’articolo 68, c.p.c., nelle ipotesi di misure protettive previste dall’articolo 19, Codice, o di concordato semplificato previsto dall’articolo 25-sexies, Codice.
Ancora, all’esperto indipendente potrebbe esser necessario, nei casi della valutazione di una cessione dell’azienda o di un ramo di essa, l’estimatore del complesso aziendale. Questa figura è di solito richiesta e nominata dall’Autorità giudiziaria, si pensi all’ipotesi di contestazione e opposizione all’omologa di concordato con continuità aziendale proposta da un creditore dissenziente (art. 112, comma 5, Codice).
Vi sono poi i professionisti – gestori della crisi che verranno nominati in base a gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal codice e saranno ( come visto sopra) incaricati dall’Autorità giudiziaria con funzione di supervisione e controllo, come, ad esempio il Commissario giudiziale (art. 40, comma 4, Codice, prevede la possibile nomina o conferma del commissario nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione. L’art. 64-bis, comma 4, Codice, prevede la nomina o conferma del commissario nel caso di piani di ristrutturazione soggetti a omologa) nell’ambito delle procedure di concordato preventivo (Il commissario giudiziale vigila sull’attività del debitore (articolo 92, comma 3, Codice) e comunica al PM avvenimenti, fatti penalmente rilevanti), chiamato, tra l’altro, a redigere pareri, relazioni e a esercitare vigilanza sull’attività del debitore, o quella del Liquidatore.
A tale proposito, si ricorda che in caso di esito negativo delle trattative, nell’ambito della composizione negoziata, altra opzione, sia pure vista come estrema ratio, è rappresentata dal concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’applicazione di questa nuova tipologia di concordato preventivo, rappresentante una soluzione di tipo liquidatoria, percorribile nelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale e, comunque, soltanto entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente. Nel caso di specie il Liquidatore, quale professionista, nominato avrà la sua centralità in questa procedura. Tuttavia anche in questo procedimento, potrebbe esser nominato l’ausiliario del giudice.
Al figura professionale, sopra richiamata, già nota e che non ha subito grosse modifiche da nuovo codice della crisi, riguarda il Curatore, il quale:
– non potrà attivare le azioni revocatorie e di inefficacia decorsi 3 anni dalla apertura della liquidazione giudiziale (art. 170, Codice);
– entro 60 giorni dall’inventario – e in ogni caso entro 150 giorni (prima 180) dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale – dovrà predisporre il programma di liquidazione. Se tale secondo termine non viene osservato, senza giustificato motivo, è causa della revoca del curatore (articolo 213, comma 6, Codice);
– il curatore procederà alla liquidazione dei beni con autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori prima dell’approvazione del programma di liquidazione, se il ritardo può causare pregiudizio ai creditori (articolo 213, comma 6, Codice);
– entro 8 mesi (prima 12) dall’apertura della procedura si deve tenere il primo esperimento di vendita dei beni, o iniziare le attività di recupero dei crediti (salvo differimento motivato emanato dal giudice delegato) (articolo 213, comma 5, Codice). Il mancato adempimento senza giustificato motivo è causa di revoca.
Altra categoria di professionisti necessariamente coinvolti nella crisi d’impresa, sono gli Advisors o consulenti che assistono l’impresa, sia nella fase di determinazione degli adeguati assetti, sia di accesso alla composizione negoziata ( si pensi anche alla fase documentale e di approccio alla piattaforma telematica presso la CCIAA), sia in una situazione di crisi dell’impresa. In questo caso, l’advisor ha un ruolo determinante nella scelta specifica del miglior strumento di regolazione della crisi per superare la situazione di difficoltà.
A questi, vanno poi aggiunti altri professionisti dell’imprenditore, come l’organo di revisione o di controllo societario, deputato tra l’altro a segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, Codice (articolo 25-octies, Codice).
4. Gli O.C.C. e i gestori della crisi da sovraindebitamento
Nel nuovo codice, scompaiono le O.C.R.I., ma restano gli O.C.C., ossia organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal C.c.i.i..
Nell’ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure da sovraindebitamento sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.
La disciplina del nuovo codice di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevede cinque modalità di soluzione della crisi del debitore non fallibile:
il concordato minore
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
il procedimento di liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato
l’esdebitazione del sovraindebitato
l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente
La domanda per accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l’assistenza di un difensore.
L’OCC quando perviene la domanda dell’utente sovraindebitato, deve nominare un Gestore della crisi nell’ambito di un elenco di professionisti.
Quali sono i requisiti per diventare gestori della crisi da sovraindebitamento?
I professionisti che mirano a divenire gestori devono possedere i seguenti requisiti di qualificazione professionale :
-la laurea magistrale (quinquennale), o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche
-il possesso di una specifica formazione acquisita mediante la partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario (post laurea magistrale) istituito da una Università a norma dell’art. 16 del DPR n° 162 del 1982, di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e del sovra indebitamento, anche del consumatore, con insegnamenti in diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Tali corsi possono essere istituiti anche dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali sopra citati e dai Segretariati sociali in convenzione con Università pubbliche o private;
-lo svolgimento , presso uno o più organismi per la composizione delle crisi, curatori, commissari giudiziali, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo di composizione o del liquidatore, di un periodo di tirocinio , anche in concomitanza col corso, di durata non inferiore a sei mesi che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi omologati dal Giudice di composizione delle crisi da sovra indebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordati preventivi e di proposte di concordati fallimentari omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
-dell’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore sulle materie della crisi dell’impresa e del sovra indebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini Professionali sopra citati o presso un’Università pubblica o privata (comma 5° dell’art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014).
-Per i professionisti appartenenti agli Ordini degli avvocati, dei commercialisti (solo i dottori) o dei notai non si applica l’obbligo di tirocinio semestrale di cui sopra, la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta a quaranta ore e gli ordinamenti professionali possono individuare dei casi specifici (quindi, riteniamo, non troppo estesi) di esenzione sia dalla frequenza di questi corsi, sia da quelli di aggiornamento biennale. Agli elenchi dei gestori delle crisi di cui alla Sezione A del registro degli organismi (quella in cui sono iscritti gli organismi istituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali citati e dai Segretariati sociali) possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti di cui all’elenco precedente, quindi laureati in materie giuridiche od economiche non abilitati alle professioni di avvocato, commercialista o notaio (commi 6° e 7° dell’art. 4 del D.M. 202/2014).
L’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento?
L’elenco nazionale dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento è tenuto dal Ministero della Giustizia e coloro che sono iscritti nel predetto elenco potranno ricevere incarichi di lavoro dagli Organismi di composizione accreditati che stanno rapidamente sorgendo in tutta Italia.
Formazione richiesta?
Per divenire gestori della crisi è obbligatorio seguire un corso di alta formazione rivolto a professionisti iscritti all’albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed esperti contabili – sez. A (D.M. 24.9.2014, n. 202, art. 4, comma 6), di 40 ore. Ai corsisti non iscritti ai suddetti albi professionali sarà rilasciato un attestato di frequenza non abilitante.
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