Esposizione al sole di bottiglie d’acqua: è reato

Redazione 04/09/18
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L’esposizione al sole di bottiglie d’acqua di plastica, senza nessun tipo di protezione, è considerata reato; così il Supremo Consesso si è pronunciato nel merito della questione rilevando il grave deterioramento dei contenitori.

Con la pronuncia n. 39037 del 2018 la Cassazione stabilisce che l’esercente che detenga le confezioni d’acqua, a prescindere dal tempo di esposizione al sole, debba essere sanzionato con l’ammenda di Euro 1.550.

La vendita di alimenti in cattivo stato come disciplinato dall’art. 5 lett. b) L. 283 del 1962 è qualificato come reato di pericolo.

Reati di pericolo

La categoria dei reati di pericolo, in continua espansione, espone alcuni beni giuridici tra cui la vita e alla salute al pericolo di lesioni gravi senza produrgli alcun danno. L’esistenza di questa tipologia di reati è giustificata dalla necessità di anticipare la soglia di tutela di alcuni interessi considerati particolarmente rilevanti.

I reati di pericolo possono essere suddivisi in tre categorie:

1)i reati di pericolo concreto: i reati di pericolo concreto sono quelli per la sussistenza dei quali il pericolo deve effettivamente esistere, costituendo esso elemento espresso e dovendosi perciò accertarne in ciascun caso la concreta esistenza.
2) i reati di pericolo astratto: i reati di pericolo astratto sono quelli nei quali il pericolo è implicito nella stessa condotta, ritenuta per comune esperienza pericolosa, e il giudice si limita a riscontrare la conformità di essa al tipo
3) i reati di pericolo presunto: i reati di pericolo presunto sono quelli nei quali il pericolo non è implicito nella stessa condotta, e ciò nonostante viene presunto juris e de jure, per cui non è ammessa neppure prova contraria della sua concreta inesistenza.

Conclusioni della Cassazione

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha così stabilito che la vendita di alimenti in cattivo uso debba essere qualificata come reato di pericolo presunto. Per accertare lo stato della cattiva conservazione non dovranno essere utilizzate prove scientifiche, al contrario saranno sufficienti i soli dati obiettivi, come il verbale ispettivo o una prova testimoniale.

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Sentenza collegata

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