Il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera. Questa è la definizione per eccellenza: la frase che più di tutte viene pronunciata in materia; tuttavia non sempre è semplice provare di essere stati i primi a creare quell’opera.
Prima di analizzare la questione relativa alla prova della titolarità dell’opera, si premette un:
Breve focus circa il diritto d’autore
Il diritto d’autore consente all’autore di poter disporre delle proprie opere in modo pieno ed esclusivo; di poterne rivendicare la paternità e di autorizzare qualsiasi utilizzazione della stessa, ricevendo i relativi compensi.
Quali opere?
Le opere tutelabili dal diritto d’Autore sono elencante all’articolo 2 della Legge sul diritto d’Autore e nello specifico sono le seguenti:
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose; le opere e le composizioni musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; i disegni e le opere dell’architettura; le opere dell’arte cinematografica; i programmi per elaboratore; le banche dati e le opere del disegno industriale.
Requisito necessario di dette opere è la creatività.
Cosa si intende per “creatività” di un’opera?
Il concetto giuridico di “creatività”, secondo quanto in varie pronunce espresso dalla Suprema Corte, non è sinonimo di creazione, originalità e novità assoluta. La creatività va identificata in un apporto individuale e personale dell’autore.
Un’opera dell’ingegno riceve, pertanto, protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.
Importante è quindi la soggettività dell’autore: la creatività, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea in quanto tale, ma dalla forma della sua espressione. Per intenderci, la stessa idea può essere ispirazione di più opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva di ciascuno degli autori; detta soggettività rileva affinché l’autore ottenga la protezione dell’opera.
Ebbene, chi è l’autore di un’opera?
Diversamente da quanto accade per le altre privative industriali (i marchi, i brevetti e i modelli di utilità nonché i modelli e il design) non è necessaria alcuna registrazione per poter diventare titolari di un’opera.
E’ sufficiente (con i limiti presto analizzati), come suddetto, crearla.
Inverso, questo aspetto è disciplinato sia dall’articolo 6 della Legge sul Diritto d’Autore, sia dall’articolo 2576 del codice civile i quali recitano come segue “Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Nessun obbligo di legge dunque prescrive all’autore di un’opera di registrare l’opera presso la SIAE o presso altri organi certificatori.
Vero è che l’articolo 105 della Legge sul diritto d’autore prescrive l’onere di depositare una copia dell’opera, in particolare il primo comma così recita: “ Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.”
Tuttavia il successivo articolo 106 precisa che l’omissione di tale formalità non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore. Invero “L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa legge.”
Essere autore , salvo prova contraria:
Il problema è dunque provare, quando necessario, di essere autore di quell’opera.
A tal proposito si cita l’articolo 2 della Legge sul diritto d’autore il quale disciplina la seguente presunzione di legge:
“Il titolare del diritto d’autore è colui che ha creato l’opera.
È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.
Come espressamente indicato dall’art. 8 LA. Pertanto colui che si dichiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria.
Se un’opera è creata da più persone il diritto d’autore spetta a tutti i coautori “
Metodi per provare la paternità della proprio opera
Sono molteplici, analizziamone alcuni.
Come ribadito, depositare l’opera presso la SIAE non è un obbligo tuttavia può essere utile per avere una data certa circa la paternità dell’opera. La stessa SIAE chiarisce che:” Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile. In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri”
Inoltre per certificare la paternità molto spesso gli autori si auto inviano una raccomandata con ricevuta di ritorno: trattasi di una busta chiusa al cui interno vi è l’opera. Oppure un’email o una pec. Se si tratta di un’opera informatica inoltre, la data certa è quella della creazione del file o di modifica dello stesso.
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