Estensione del termine per l’approvazione del bilancio 2019 per Covid 19 e disposizioni in materia di svolgimento delle adunanze societarie

In data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il Decreto Legge “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (“Decreto”), approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), il quale ha introdotto, tra l’altro, alcune disposizioni in materia societaria.

Più in particolare, viene previsto all’art. 106 del Decreto che:

  • in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 e dall’art. 2478-bis c.c. e alle disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020.
  • Nelle S.p.A., S.r.l., S.a.p.A. e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario, o il notaio ove richiesta la sua presenza per la natura dell’atto, si trovino nello stesso luogo.
  • Nelle S.r.l. è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ. e alle disposizioni statutarie.
  • Per quanto riguarda le S.p.A. quotate in mercati regolamentati, sarà consentito ricorrere all’istituto del rappresentante designato per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Il Decreto specifica che le stesse società potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o sub-deleghe anche con sottoscrizione digitale.
  • circa l’ambito temporale, tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.

Lo svolgimento delle assemblee societarie

Su alcuni temi, si è recentemente espresso anche il Consiglio Notarile di Milano nella massima “emergenziale” n. 187 laddove afferma che le assemblee delle società si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio.

Inoltre, sebbene il Decreto in oggetto (e la Massima anzidetta) faccia riferimento alle sole assemblee, sembra pacifico ritenere che anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione possano essere tenute interamente in mediante mezzi di telecomunicazione. Tale tesi è peraltro confermata dall’art. 1, comma 1, lettera 1), del Dpcm dell’8 marzo 2020 dove viene stabilito che sono “adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”. A conferma di ciò, la circolare Assonime del 18 marzo 2020 afferma che le riunioni del consiglio di amministrazione, così come   per gli altri organi sociali, possono svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.

Si legga anche:

Con le norme del Decreto c.d. Cura Italia potrebbero sorgere operativamente due problemi:

a)se deve esser o meno deliberato a cura dell’organo amministrativo il rinvio del termine ordinario da 120 giorni al termine straordinario di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.

A parere di chi scrive non risulta necessario, rimanendovi solo l’obbligo di indicazione delle circostanze di differimento nella relazione di gestione (o nota integrativa) richiamando l’art. 106 del Decreto c.d. cura Italia. È un termine concesso indipendentemente dei motivi indicati dal codice civile e per questioni di emergenza nazionale.

Infatti, è stabilito e richiesto dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione n. 10/503 del 13.3.76, che le sole circostanze di cui all’art. 2364 c.c. che comportino il differimento del termine di approvazione del bilancio devono essere riconosciute dagli amministratori con una delibera adottata prima dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. A conferma di ciò, la circolare di Assonime del 18 marzo 2020 recita testualmente che “l’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società. Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea”.

b)il luogo di svolgimento da inserire nell’avviso di convocazione, conseguenzialmente nel verbale di riunione, in caso di adunanza da svolgere mediante mezzi di telecomunicazione.

È bene premettere che le disposizioni del codice civile sono state redatte da un legislatore in un periodo storico in cui considerava quasi unicamente le riunioni fisiche, senza porsi il problema di prevedere specifiche situazioni in parte o totalmente in teleconferenza. In un simile contesto si interpongono ora prescrizioni volte a superare le concezioni di riunione fisica, ma (nuove) disposizioni che devono comunque rispettare il dettato codicistico.

Ed allora, si segnala che, secondo una prima prassi instauratasi, nell’avviso di convocazione dovrà esser indicato il domicilio o la residenza del Segretario (ove già designato) come luogo di convocazione della riunione e dovrà esserci l’invito a collegarsi alla riunione virtuale utilizzando i numeri o credenziali indicati nell’avviso stesso.

 

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Davide Cucinotta

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