1) Con ricorso spedito all’Ufficio delle Entrate di****** il 2.02.2002 e depositato presso
sito ******** impugnava l’avviso di accertamento n.**** notificatogli il ****; con detto atto l’ufficio delle entrate di **** comunicava al ricorrente di aver provveduto alla rettifica dei redditi dallo stesso
dichiarati? per l’anno 199*, elevando i redditi di lavoro autonomo dal ?.*****, dichiarati, a ?. ***, con conseguente liquidazione di una imposta pari a ?.*****.
Allegava parte ricorrente :
a)????? l’illegittimit? e nullit? dell’atto per nullit? della notifica, per omissione della prova e per violazione dell’art. 6 della legge 212/2000;
b)????? l’emissione dell’avviso di accertamento in oggetto in violazione dell’art.220 delle disposizioni di attuazione del CPP ed in violazione del diritto di difesa del contribuente;
c)????? la decadenza dell’ufficio dall’azione di accertamento;
d)????? la carenza? di motivazione dell’atto perch? redatto per relationem e per rinvio acritico al processo verbale di constatazione delle Guardia di Finanza;
e)????? la mancanza di valore probatorio della documentazione sulla base della quale l’atto era stato emesso;
f)???????? la violazione dell’art.7 del? DLGS 546/92
g)?????? la illegittima applicazione delle sanzioni.
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato con vittoria di spese, nonch? la trattazione in pubblica udienza della causa.
Si costituiva l’ufficio delle Entrate di *****, con memoria del****, insistendo nelle proprie pretese, con vittoria di spese, e ribadendo la piena correttezza e legittimit? del proprio operato.
Lo stesso ufficio, poi, con memoria del ****, comunicava che, in data ****, era stata presentata dal ricorrente istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 16 delle legge 27.12.2002 n.289; che la stessa era risultata regolare; che il ricorrente aveva effettuato l’integrale pagamento di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione;
concludeva, perci?, l’ufficio chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Identica richiesta veniva formulata dal ricorrente con memoria del? ****.
?2) Con ricorso spedito all’Ufficio delle Entrate di ****** il ***** e depositato presso
****** a titolo di IRPEF, CSSN e relativi interessi, relativi all’anno 199*.
Allegava parte ricorrente? che la cartella di pagamento, cos? come notificata, era da ritenersi illegittima, non risultando dalla medesima la data in cui il ruolo era divenuto definitivo n? la sottoscrizione dello stesso; in difetto di tali indicazioni non poteva farsi luogo ad iscrizione a ruolo; che, comunque, il presente ricorso doveva ritenersi integrativo di quello datato 11.11.2002, pendente presso questo Giudice.
Concludeva, perci?, la ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato con vittoria di spese, nonch? la trattazione in pubblica udienza della causa.
?La stessa ricorrente, poi, con istanza dell’11.03.2003, chiedeva la sospensione del giudizio a norma dell’art.16, legge 289/2002;
Si costituiva l’ufficio delle Entrate di *****, con memoria del 19.11.2003, insistendo nelle proprie pretese, con vittoria di spese, e chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilit? del ricorso per intempestivit? dello stesso e nel merito il rigetto per infondatezza dei motivi:spiegava, infatti, l’ufficio, che l’iscrizione a ruolo de qua era derivata dalla emanazione, e notificazione, dell’avviso di accertamento n.**********: atto quest’ultimo regolarmente impugnato dal coniuge della ricorrente, sig.********; di qui l’iscrizione a ruolo della met? delle somme pretese con il suddetto avviso di accertamento.
All’esito della pubblica udienza del 6.07.2005, questo Collegio rinviava la trattazione della causa? al 16.11.2005, onde consentirne la trattazione unitamente? a quella relativa all’avviso di accertamento n.*******.
All’esito della pubblica udienza del 16.11.2005, udito il relatore, riuniti i ricorsi di cui ai nn 1 e 2, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio relativo all’avviso di accertamento n. ****** ? estinto. Recita il primo comma dell’art.16 delle legge 289/2002:" le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle Commissioni Tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio con il pagamento delle seguenti somme..".
Il successivo comma 8, II? periodo, aggiunge che :"L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito della comunicazione degli uffici competenti attestante la regolarit? della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto". Orbene, nel caso in esame l’ufficio, con memoria del 6.07.2005, ha comunicato a questo Giudice sia la regolare presentazione della domanda di definizione della lite sia l’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto dall’istante. Ne consegue che, essendosi avverate le due condizioni necessarie e sufficienti? al venir meno del giudizio, quest’ultimo va dichiarato estinto a norma del comma 8, art.16 legge 289/2002, con conseguente integrale compensazione delle spese tra le parti, trattandosi di estinzione ope legis.
Discorso diverso va ,invece, fatto per la cartella di pagamento n.*****; superata l’eccezione preliminare di intempestivit? del relativo ricorso ? la cartella? ? stata notificata il 9.09.2002, cio? durante il periodo di sospensione feriale del termine, per cui quest’ultimo ricominciando a decorrere dal 15.09, scadeva il 14.11.2002, cio? proprio il giorno in cui il ricorso ? stato spedito all’ufficio –, si deve rilevare che la suddetta cartella ha tratto origine dall’avviso di accertamento n.******; ne ?consegue che, determinato con la procedura di definizione delle liti pendenti il quantum debeatur, e corrisposto quest’ultimo, il fondamento giuridico della cartella risulta essere venuto meno; n? rileva, al riguardo, il fatto che tale fondamento giuridico sia venuto meno in un momento successivo all’
emanazione dell’atto; la conclusione sar? sempre che l’atto successivo, col venir meno di quello presupposto,? risulter? viziato per il sopravvenire di una causa di invalidit?, e andr?, pertanto, annullato. La? detta sopravvenienza? rileva invece ai fini delle spese, che, in tali casi, non possono non compensarsi.
Stando cos? le cose si provvede per come in dispositivo.
???????????????????????????????????????????????????? DISPOSITIVO
Cosenza 16.11.2005
l Relatore/Estensore
IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Antonio Genise)
(Dott. Alfredo SERAFINI)
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