Etica, Eluana, esecuzione ed eversione

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Il governo, a dire di alcuni, con il tentativo di emettere un decreto legge e (bloccato dal Presidente della repubblica) di far velocemente approvare la legge che disciplina i casi di cessazione della vita avrebbe stravolto lo stato di diritto, interferendo nel potere giudiziario con il blocco dell’esecuzione di sentenze definitive.
Il problema non è così banale come lo si rappresenta. Anche in questo delicato caso la figura del presidente del consiglio crea consensi – ampi – e forti dissensi (addirittura lo si paragona a dittatori sanguinari ed eversivi della carta costituzionale).
Vediamo di analizzare il caso con pacatezza e distacco ideologico (e personale sulla figura di Berlusconi).
Chiunque sia capace di intendere e di volere può decidere di rifiutare le cure o l’alimentazione. Il trattamento sanitario obbligatorio si può effettuare solo se il soggetto ha problemi psichici ed è pericoloso.
Quando si è incapaci di esprimere un valido consenso (o dissenso alle cure, o anche alla propria alimentazione) sorge un delicato problema giuridico: chi e come deve esprimere l’ordine di staccare la spina. E’ questo il caso di Eluana, incapace da 17 anni.
Il padre tutore di Eluana, può o non può decidere per la figlia?
Questa è la domanda che è stata posta alla magistratura dal padre di Eluana. Si ponga la dovuta attenzione sulla domanda alla magistratura – fatta o sulla quale è stata data risposta positiva – che non è quella di staccare la spina, ma di essere autorizzato a decidere se staccare o no la spina, in nome e per conto di Eluana. Invero i giudici non hanno autorizzato il padre (e il curatore speciale) a far morire Eluana, ma hanno autorizzato a prendere una decisione. Decisione che non compete ai giudici, ma al padre e al curatore speciale, i quali potrebbero decidere anche di non staccare la spina e certamente non violerebbero le sentenze.
Se cosi è, allora anche una nuova legge non violerebbe il giudicato, e non sarebbe incostituzionale, per interferenza del parlamento e del governo con il potere giudiziario, ma inciderebbe sul potere del tutore di prendere una decisione, positiva o negativa. Tutte le autorità private (qual è il tutore) devono esercitare il loro potere per gli interessi e la cura del soggetto protetto, in base alla legge – del momento nel quale si prende la decisione – e con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nella stessa sentenza della cassazione è esplicitamente affermato che il giudice non ha dato né poteva dare l’ordine di staccare la spina, ma solo quello di autorizzare o no a prendere una decisione, ovvero a prendere la decisione di staccare la spina:
“Diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, al giudice non può essere richiesto di ordinare il distacco del sondino nasogastrico: una pretesa di tal fatta non è configurabile di fronte ad un trattamento sanitario, come quello di specie, che in sé, non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, e che rappresenta, piuttosto un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale…Piuttosto, l’intervento del Giudice esprime una forma di controllo della legittimità della scelta nell’interesse dell’incapace; e all’esito di un giudizio effettuato secondo la logica orizzontale compositiva della ragionevolezza, la quale postula un ineliminabile riferimento alle circostanze del caso concreto, si estrinseca nell’autorizzare o meno la scelta compiuta dal tutore” – cass. 16 ottobre 2007, n. 21748-.
Pertanto non c’è nessuna interferenza del potere legislativo in quello giudiziario, né attentati alla costituzione, né prevaricazione, ma solo dinamica normale in un caso delicato.
Il tutore a questo punto dovrebbe aspettare pochi giorni e riprendere una decisione in nome e per conto altrui in base alla determinazione del legislatore.
 
 
Angelo Matteo SOCCI
Giudice del Tribunale di TERNI

Socci Angelo Matteo

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