Euribor e contratti di finanziamento: le Sezioni Unite rinviano in attesa della Corte di Giustizia UE

Disposto il rinvio a nuovo ruolo di una controversia concernente la validità delle clausole contrattuali che indicizzano il tasso di interesse all’Euribor.

Allegati

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025, hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo di una controversia di assoluto rilievo in materia bancaria, concernente la validità delle clausole contrattuali che indicizzano il tasso di interesse all’Euribor. Il fulcro del giudizio è la presunta manipolazione del parametro Euribor, già accertata dalla Commissione Europea con la decisione del 4 dicembre 2013, e la sua possibile incidenza sui contratti di mutuo e finanziamento stipulati da consumatori e imprese. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- ordinanza n. 6943 del 15-03-2025

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Indice

1. Il caso esaminato dalle Sezioni Unite


Alcuni debitori, avendo ricevuto decreto ingiuntivo per somme dovute in forza di un contratto di finanziamento, hanno sollevato l’eccezione di nullità della clausola relativa al calcolo degli interessi. Tale clausola, a loro dire, sarebbe illegittima in quanto fondata su un tasso Euribor “alterato” e, di conseguenza, non oggettivo. La Corte d’appello di Cagliari aveva respinto le doglianze, ritenendo la clausola valida nonostante i rilievi dell’Antitrust europeo.
I debitori, tuttavia, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di diverse disposizioni, tra cui gli artt. 101 TFUE e 2 della legge n. 287/1990 (in materia di concorrenza), nonché gli artt. 1284, 1346, 1418 e 1825 c.c., sostenendo che la mancata oggettività del parametro Euribor comporterebbe una vera e propria nullità della pattuizione sugli interessi. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

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2. Il rinvio pregiudiziale e la decisione delle Sezioni Unite


Nel corso del giudizio, è emerso che la stessa Corte d’appello di Cagliari ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, sollecitando chiarimenti circa la portata dell’illecito concorrenziale accertato dalla Commissione Europea. La questione cruciale consiste nello stabilire se l’alterazione dell’Euribor abbia conseguenze solo nell’ambito dei prodotti derivati – cui la decisione comunitaria si riferiva espressamente – oppure se incida anche sui contratti di mutuo e di finanziamento tradizionali, con relativa applicazione dell’art. 101 TFUE.
Le Sezioni Unite, presa contezza di tali sviluppi, hanno ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, attendendo le determinazioni della Corte di Giustizia. Tale scelta punta a garantire un’interpretazione uniforme tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione Europea. Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, specie in riferimento ai possibili effetti pregiudizievoli dell’intesa restrittiva della concorrenza sui singoli contratti bancari.

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3. Scenari futuri e impatto pratico sull’alterazione Euribor


La decisione in esame mette in risalto due esigenze confliggenti: da un lato, la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti bancari, dall’altro, la protezione dei diritti dei mutuatari e l’esigenza di trasparenza nel meccanismo di calcolo degli interessi. Se la CGUE dovesse stabilire che la manipolazione dell’Euribor rileva in modo diretto anche per i mutui e i finanziamenti stipulati da consumatori e imprese, si aprirebbe la strada a eventuali azioni di ripetizione o ricalcolo degli interessi, con impatti economici potenzialmente rilevanti per l’intero settore creditizio.
Al contempo, la pronuncia comunitaria potrebbe chiarire i criteri per valutare la validità di una clausola fondata su parametri ritenuti non più in linea con le norme antitrust. La decisione finale delle Sezioni Unite, pertanto, costituirà un precedente di fondamentale importanza, sia per gli operatori bancari che per i consumatori, potendo influire su una moltitudine di rapporti contrattuali ancora in essere.

4. Riferimenti normativi e link utili

  • Cass. civ., SS.UU., ord. 15 marzo 2025, n. 6943
  • Commissione UE, decisione del 4 dicembre 2013 (consultabile su: https://ec.europa.eu/competition/)
  • Artt. 101 TFUE; artt. 2 e 14 legge n. 287/1990; artt. 1284, 1346, 1418 e 1825 c.c.; art. 127 TUB

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Avv. Monica Mandico

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